Art. 3
Uffici del saggio e loro marchio
1. Gli uffici del saggio del sistema camerale sono designati ai
sensi dell'articolo 5 della Convenzione di cui all'articolo 1 della
presente legge. Essi appongono il marchio comune di controllo
previsto dall'articolo 7 della Convenzione medesima, congiuntamente
al marchio di cui all'articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150,
identificativo dei medesimi uffici del saggio, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.