Art. 3 
 
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  -  Parte  IV
  Norme in materia di gestione dei rifiuti e  di  bonifica  dei  siti
  inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo  III  Servizio  di
  gestione integrata dei rifiuti. 
 
  1. All'articolo 205, comma 6-bis, del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152 dopo le parole «operazioni di recupero» sono inserite le
seguenti: «e non sono inceneriti, ad eccezione dei rifiuti  derivanti
da  successive  operazioni  di  trattamento  dei   rifiuti   raccolti
separatamente  per  i  quali  l'incenerimento  produca   il   miglior
risultato ambientale conformemente all'articolo 179». 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Il  testo  dell'articolo  205  del  citato   decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  205  (Misure  per   incrementare   la   raccolta
          differenziata). - 1. Fatto salvo quanto previsto  al  comma
          1-bis, in ogni ambito territoriale ottimale, se costituito,
          ovvero in ogni comune deve essere assicurata  una  raccolta
          differenziata  dei  rifiuti  urbani  pari   alle   seguenti
          percentuali minime di rifiuti prodotti: 
                a) almeno il  trentacinque  per  cento  entro  il  31
          dicembre 2006; 
                b) almeno il quarantacinque per  cento  entro  il  31
          dicembre 2008; 
                c) almeno il sessantacinque per  cento  entro  il  31
          dicembre 2012. 
              1-bis. Nel caso in cui, dal  punto  di  vista  tecnico,
          ambientale ed economico, non sia  realizzabile  raggiungere
          gli obiettivi di cui al comma 1, il comune puo'  richiedere
          al Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
          del mare una deroga al rispetto degli obblighi  di  cui  al
          medesimo comma 1. Verificata la sussistenza  dei  requisiti
          stabiliti al primo periodo,  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare puo' autorizzare  la
          predetta deroga, previa  stipula  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica di un  accordo  di  programma
          tra Ministero, regione  ed  enti  locali  interessati,  che
          stabilisca: 
                a)  le  modalita'  attraverso  le  quali  il   comune
          richiedente intende conseguire gli obiettivi  di  cui  all'
          articolo  181,  comma  1.  Le  predette  modalita'  possono
          consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti  in
          altri comuni; 
                b) la destinazione a recupero di energia della  quota
          di  rifiuti  indifferenziati  che  residua  dalla  raccolta
          differenziata  e  dei  rifiuti  derivanti  da  impianti  di
          trattamento  dei  rifiuti  indifferenziati,   qualora   non
          destinati al recupero di materia; 
                c)  la  percentuale  di  raccolta  differenziata  dei
          rifiuti urbani, da destinare  al  riciclo,  che  il  comune
          richiedente si obbliga ad effettuare. 
              1-ter.  L'accordo  di  programma  di   cui   al   comma
          precedente  puo'  stabilire  obblighi,  in  linea  con   le
          disposizioni vigenti, per il comune richiedente finalizzati
          al perseguimento delle finalita' di cui alla parte  quarta,
          titolo I, del presente decreto nonche' stabilire  modalita'
          di accertamento  dell'adempimento  degli  obblighi  assunti
          nell'ambito  dell'accordo  di  programma  e  prevedere  una
          disciplina per l'eventuale inadempimento. I piani regionali
          si conformano a quanto previsto dagli accordi di  programma
          di cui al presente articolo. 
              2. 
              3. Nel caso in cui, a livello  di  ambito  territoriale
          ottimale se costituito, ovvero in ogni  comune,  non  siano
          conseguiti  gli  obiettivi  minimi  previsti  dal  presente
          articolo, e' applicata un'addizionale del 20 per  cento  al
          tributo di conferimento dei rifiuti in discarica  a  carico
          dei  comuni  che  non  abbiano  raggiunto  le   percentuali
          previste dal comma 1 sulla base  delle  quote  di  raccolta
          differenziata raggiunte nei singoli comuni. 
              3-bis. Al fine di favorire la raccolta differenziata di
          rifiuti urbani, la misura del tributo di  cui  all'articolo
          3, comma 24, della legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  e'
          modulata in base alla quota percentuale di superamento  del
          livello  di  raccolta  differenziata  (RD),   fatto   salvo
          l'ammontare minimo fissato dal  comma  29  dell'articolo  3
          della medesima legge n. 549 del 1995,  secondo  la  tabella
          seguente: 
              Omissis. 
              3-ter. Per la determinazione del tributo si assume come
          riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente.
          Il grado di efficienza della RD  e'  calcolato  annualmente
          sulla base dei dati relativi a ciascun comune. 
              3-quater.  La   regione,   avvalendosi   del   supporto
          tecnico-scientifico del gestore del catasto  regionale  dei
          rifiuti o di altro organismo pubblico che gia' svolge  tale
          attivita', definisce, con apposita deliberazione, il metodo
          standard per calcolare e verificare le  percentuali  di  RD
          dei rifiuti solidi urbani raggiunte in ogni  comune,  sulla
          base di linee guida definite, entro  novanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione,  con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare. La regione individua  i  formati,  i
          termini e le modalita' di rilevamento  e  trasmissione  dei
          dati che i comuni sono tenuti a comunicare  ai  fini  della
          certificazione della percentuale di RD  raggiunta,  nonche'
          le modalita' di eventuale compensazione o di conguaglio dei
          versamenti  effettuati  in  rapporto  alle  percentuali  da
          applicare. 
              3-quinquies. La trasmissione dei dati di cui  al  comma
          3-quater e' effettuata annualmente  dai  comuni  attraverso
          l'adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta
          del catasto regionale dei rifiuti. L'omessa,  incompleta  o
          inesatta trasmissione dei dati determina  l'esclusione  del
          comune dall'applicazione della modulazione del  tributo  di
          cui al comma 3-bis. 
              3-sexies. L'ARPA o l'organismo di cui al comma 3-quater
          provvede alla validazione dei dati  raccolti  e  alla  loro
          trasmissione alla regione, che  stabilisce  annualmente  il
          livello di RD relativo a ciascun comune e a ciascun  ambito
          territoriale  ottimale,  ai  fini   dell'applicazione   del
          tributo. 
              3-septies. L'addizionale di  cui  al  comma  3  non  si
          applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga  di  cui  al
          comma  1-bis  oppure  che  hanno  conseguito  nell'anno  di
          riferimento una produzione  pro  capite  di  rifiuti,  come
          risultante dai  dati  forniti  dal  catasto  regionale  dei
          rifiuti, inferiore di almeno il 30  per  cento  rispetto  a
          quella   media   dell'ambito   territoriale   ottimale   di
          appartenenza,   anche   a   seguito   dell'attivazione   di
          interventi di prevenzione della produzione di rifiuti. 
              3-octies. L'addizionale di cui al  comma  3  e'  dovuta
          alle regioni e affluisce in  un  apposito  fondo  regionale
          destinato a finanziare gli interventi di prevenzione  della
          produzione di rifiuti previsti dai piani regionali  di  cui
          all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto di  prodotti
          e materiali riciclati di cui  agli  articoli  206-quater  e
          206-quinquies,  il   cofinanziamento   degli   impianti   e
          attivita'  di  informazione  ai  cittadini  in  materia  di
          prevenzione e di raccolta differenziata. 
              4. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  di  concerto  con  il
          Ministro  delle  attivita'  produttive  d'intesa   con   la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  vengono  stabilite  la
          metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui
          ai commi  1  e  2,  nonche'  la  nuova  determinazione  del
          coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29,
          della legge 28 dicembre  1995,  n.  549,  in  relazione  al
          conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2. 
              5. Sino all'emanazione del decreto di cui  al  comma  4
          continua ad  applicarsi  la  disciplina  attuativa  di  cui
          all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge  28  dicembre
          1995, n. 549. 
              6. Fatti salvi gli obiettivi indicati all'articolo 181,
          comma 1, lettera  a),  la  cui  realizzazione  e'  valutata
          secondo la metodologia scelta dal Ministero dell'ambiente e
          della tutela del territorio  e  del  mare  ai  sensi  della
          decisione 2011/753/UE della Commissione,  del  18  novembre
          2011, le regioni tramite apposita legge,  e  previa  intesa
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare, possono indicare maggiori obiettivi di  riciclo
          e recupero. 
              6-bis. I rifiuti raccolti  in  modo  differenziato  non
          sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali  che  ne
          possano compromettere le operazioni di preparazione per  il
          riutilizzo,  di  riciclaggio  e  di  altre  operazioni   di
          recupero e non sono inceneriti, ad  eccezione  dei  rifiuti
          derivanti  da  successive  operazioni  di  trattamento  dei
          rifiuti raccolti separatamente per  iquali  l'incenerimento
          produca  il  miglior  risultato  ambientale   conformemente
          all'articolo 179. 
              6-ter. Alla disposizione di cui al comma 6-bis si  puo'
          derogare nel caso di raccolta congiunta di  piu'  materiali
          purche'  cio'  sia   economicamente   sostenibile   e   non
          pregiudichi la possibilita'  che  siano  preparati  per  il
          riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero e
          offra, al termine  di  tali  operazioni,  un  risultato  di
          qualita' comparabile a quello ottenuto mediante la raccolta
          differenziata delle singole frazioni. 
              6-quater.  La  raccolta  differenziata  e'   effettuata
          almeno per la carta, i metalli, la plastica, il vetro,  ove
          possibile per il legno, nonche' per i tessili entro  il  1°
          gennaio 2022;  per  i  rifiuti  organici;  per  imballaggi,
          rifiuti  da  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche,
          rifiuti di pile e  accumulatori,  rifiuti  ingombranti  ivi
          compresi materassi e mobili. 
              6-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare  promuove,  previa  consultazione
          con le associazioni di categoria, la demolizione selettiva,
          onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro  delle
          sostanze  pericolose  e  facilitare  il  riutilizzo  e   il
          riciclaggio di  alta  qualita',  di  quanto  residua  dalle
          attivita' di costruzione e demolizione tramite la rimozione
          selettiva dei materiali, nonche' garantire l'istituzione di
          sistemi  di  selezione  dei  rifiuti   da   costruzione   e
          demolizione almeno per legno, frazioni  minerali  (cemento,
          mattoni, piastrelle e ceramica,  pietre),  metalli,  vetro,
          plastica e gesso.»