Art. 7 Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo III Gestione di particolari categorie di rifiuti. 1. All'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 2, secondo periodo, la parola «cinque» e' sostituita dalla seguente: «tre». 2. All'articolo 232, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole «24 giugno 2003, n. 182», sono sostituite dalle seguenti: «8 novembre 2021, n. 197». 3. All'articolo 237 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, secondo periodo, le parole «nelle aree» sono sostituite dalle seguenti: «alle aree»; b) al comma 4, primo periodo, dopo la parola «riutilizzo,» sono inserite le seguenti: «dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti,» e le parole «ottenute dal prodotto» sono sostituite dalle seguenti: «secondarie ottenute dai prodotti»; c) al comma 6, le parole «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre», dopo le parole «del mare» sono inserite le seguenti: «e all'ISPRA un programma pluriennale di prevenzione della produzione dei rifiuti e», e le parole «e il bilancio con relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, che riporti» sono sostituite dalle seguenti: «nonche', entro il 31 maggio di ogni anno, un piano specifico di prevenzione relativo all'anno solare precedente, comprensivo della relazione sulla gestione e del bilancio. I documenti contengono le misure atte a conseguire almeno i seguenti obiettivi: la prevenzione della formazione dei rifiuti, attraverso modelli di produzione e consumo sostenibili; la progettazione, la fabbricazione e l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata, scomponibili, riparabili, riutilizzabili e aggiornabili, nonche' l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione; la promozione dell'ecodesign per i prodotti che contengono materie prime critiche onde evitare che tali materie diventino rifiuti; la promozione della riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione; l'accrescimento della proporzione della quantita' di rifiuti di riutilizzabili rispetto alla quantita' di prodotti non riutilizzabili; l'accrescimento della proporzione della quantita' di rifiuti sottoposti alle operazioni di preparazione per il riutilizzo e riciclabili rispetto alla quantita' di rifiuti non sottoposti ad operazioni di preparazione per il riutilizzo e non riciclabili; il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio. La relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, inoltre, riporta»; d) al comma 8, dopo la parola «versato» sono aggiunte le seguenti: «in conformita' alle disposizioni di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto legislativo», e dopo le parole «sistema collettivo» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero ad un consorzio ex lege o ad un sistema alternativo,».
Note all'art. 7: - Il testo degli articoli 230, 232 e 237 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 230 (Rifiuti derivanti da attivita' di manutenzione delle infrastrutture). - 1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attivita' di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, puo' coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attivita' manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento. 1-bis. I rifiuti derivanti dalla attivita' di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attivita' economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani. 2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 e' eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica e' conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per tre anni. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da attivita' manutentiva, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1. 4. 5. I rifiuti provenienti dalle attivita' di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonche' i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attivita' di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello e' adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unita' locale del soggetto che svolge l'attivita' di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l'attivita' di pulizia manutentiva e' comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attivita' di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all' articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298.» «Art. 232 (Rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico). - 1. La disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di carico e' contenuta nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197. 2. Gli impianti che ricevono acque di sentina gia' sottoposte a un trattamento preliminare in impianti autorizzati ai sensi della legislazione vigente possono accedere alle procedure semplificate di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, fermo restando che le materie prime e i prodotti ottenuti devono possedere le caratteristiche indicate al punto 6.6.4 dell'Allegato 3 del predetto decreto, come modificato dal comma 3 del presente articolo. 3. Ai punti 2.4 dell'allegato 1 e 6.6.4 dell'Allegato 3 del decreto 17 novembre 2005, n. 269 la congiunzione: «e» e' sostituita dalla disgiunzione: «o».» «Art. 237 (Criteri direttivi dei sistemi di gestione). - 1. Al fine di migliorare la qualita' dell'ambiente e per contribuire alla transizione verso un'economia circolare, i sistemi di gestione adottati favoriscono misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti tenuto conto dell'obsolescenza programmata, nonche' a incentivare il riciclaggio, la simbiosi industriale e altre forme di recupero, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti, tenendo conto dei principi di cui all'articolo 178 e dei criteri di cui all'articolo 179 del presente decreto legislativo. I Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto legislativo, gia' istituiti ovvero riconosciuti ovvero in corso di riconoscimento, operano sull'intero territorio nazionale senza generare distorsioni della concorrenza, curano per conto dei produttori la gestione dei rifiuti provenienti dai prodotti che immettono sul mercato nazionale e dai prodotti importati in condizioni non discriminatorie, in modo da evitare ostacoli al commercio, adempiono ai propri obblighi senza limitare le operazioni di raccolta e di gestione alle aree piu' proficue. 2. I sistemi di gestione adottati devono essere aperti alla partecipazione degli operatori economici interessati, assicurando il rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione, garantiscono la continuita' dei servizi di gestione dei rifiuti sull'anno solare di riferimento, ancorche' siano stati conseguiti gli obiettivi generali e specifici ad essi applicabili, nonche' adeguata attivita' di informazione ai detentori di rifiuti sulle misure di prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti anche al fine di prevenire la dispersione degli stessi. 3. I produttori del prodotto, dispongono dei mezzi finanziari ovvero dei mezzi finanziari e organizzativi della gestione del ciclo di vita in cui il prodotto diventa rifiuto; tale responsabilita' finanziaria non supera i costi necessari per la prestazione di tali servizi; i costi sono determinati in modo trasparente tra gli attori interessati, inclusi i produttori di prodotti, i sistemi collettivi che operano per loro conto e le autorita' pubbliche; a tal fine, i produttori del prodotto, ovvero i sistemi collettivi, determinano il contributo ambientale secondo le modalita' di cui al comma 4. 4. Il contributo ambientale, determinato per tipologia, per unita' o per peso del prodotto immesso sul mercato nazionale, assicura la copertura dei costi di gestione del rifiuto da esso generato in conformita' ai principi di cui all'articolo 178, al netto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti, nonche' da eventuali cauzioni di deposito non reclamate. Esso e' modulato, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, tenuto conto della loro durevolezza, riparabilita', riutilizzabilita' e riciclabilita', nonche' della presenza di sostanze pericolose, garantendo un approccio basato sul ciclo di vita del prodotto e il buon funzionamento del mercato interno. 5. Il contributo e' inoltre impiegato per accrescere l'efficienza della filiera, mediante attivita' di ricerca scientifica applicata all'ecodesign dei prodotti e allo studio di nuove tecnologie e sistemi innovativi per la gestione dei relativi rifiuti. 6. Annualmente, entro il 30 settembre, i sistemi di gestione adottati presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Ispra un programma pluriennale di prevenzione della produzione dei rifiuti eun piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, nonche', entro il 31 maggio di ogni anno, un piano specifico di prevenzione relativo all'anno solare precedente, comprensivo della relazione sulla gestione edel bilancio. I documenti contengono le misure atte aconseguire almeno i seguenti obiettivi: la prevenzione della formazione dei rifiuti, attraverso modelli di produzione econsumo sostenibili; la progettazione, la fabbricazione e l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche in termini di durata di vita edi assenza di obsolescenza programmata, scomponibili, riparabili, riutilizzabili e aggiornabili, nonche' l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione; la promozione dell'ecodesign per iprodotti che contengono materie prime critiche onde evitare che tali materie diventino rifiuti; la promozione della riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali eprodotti, fatti salvi irequisiti giuridici armonizzati relativi atali materiali eprodotti stabiliti alivello dell'Unione; l'accrescimento della proporzione della quantita' di rifiuti di riutilizzabili rispetto alla quantita' di prodotti non riutilizzabili; l'accrescimento della proporzione della quantita' di rifiuti sottoposti alle operazioni di preparazione per il riutilizzo ericiclabili rispetto alla quantita' di rifiuti non sottoposti ad operazioni di preparazione per il riutilizzo enon riciclabili; il raggiungimento degli obiettivi di recupero ericiclaggio. La relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, inoltre, riporta: a) l'indicazione nominativa degli operatori economici che partecipano al sistema; b) i dati sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui rifiuti raccolti e trattati, e sui quantitativi recuperati e riciclati; c) le modalita' di determinazione del contributo ambientale; d) le finalita' per le quali e' utilizzato il contributo ambientale; e) l'indicazione delle procedure di selezione dei gestori di rifiuti di filiera, secondo la normativa vigente, nonche' dell'elenco degli stessi gestori individuati per area geografica e che operano sull'intero territorio nazionale; f) le eventuali ragioni che impediscono il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo previsti, con le relative misure e interventi correttivi finalizzati ad assicurare il raggiungimento degli stessi. In presenza di piu' attivita' produttive, il centro di costo afferente all'attivita' di gestione del fine vita del prodotto e' evidenziato in una contabilita' dedicata, tale da mostrare tutte le componenti di costo associate al contributo ambientale effettivamente sostenute. Eventuali avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale non concorrono alla formazione del reddito. E' fatto divieto di distribuire utili e avanzi di esercizio ai consorziati. L'avanzo di gestione proveniente dal contributo ambientale costituisce anticipazione per l'esercizio successivo e ne determina la riduzione del suo importo nel primo esercizio successivo. 7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove non ritenga congruo il contributo determinato, provvede a nuova determinazione. I sistemi collettivi si conformano alle indicazioni del Ministero ed applicano il contributo come determinato nell'esercizio finanziario successivo. 8. Il contributo ambientale versato in conformita' alle disposizioni di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto legislativo ad un sistema collettivo, ovvero ad un consorzio ex lege o ad un sistema alternativo, esclude l'assoggettamento del medesimo bene, e delle materie prime che lo costituiscono, ad altro contributo ambientale previsto dalla parte quarta del presente decreto legislativo. La presente disposizione si applica con efficacia retroattiva. 9. I sistemi collettivi gia' istituiti si conformano ai principi e criteri contenuti negli articoli 178-bis e 178-ter entro il 5 gennaio 2023. 10. I produttori che non intendono aderire ai sistemi collettivi esistenti di cui al Titolo III, presentano al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare una apposita istanza di riconoscimento per la costituzione di un sistema autonomo in forma individuale ovvero collettiva, avente personalita' giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, retto da uno statuto conforme ai principi del presente decreto, nonche' allo statuto tipo. Il riconoscimento e' effettuato secondo le modalita' contenute nell'articolo 221-bis, in quanto compatibili con il regime specifico applicabile.».