Art. 9 Disposizioni transitorie e finali 1. All'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5.1 e' inserito il seguente: «5.2 Gli obblighi di cui al comma 5 decorrono dal 1° gennaio 2023.». 2. All'articolo 265 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 193-bis e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, al fine di consentire agli operatori del settore di dotarsi delle autorizzazioni necessarie per la gestione dei rifiuti, e' ammessa l'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci, anche ai fini della pericolosita', per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare, sino al termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.»: 3. Alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «Enti di gestione territoriale ottimale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Enti di Governo d'ambito territoriale ottimale».
Note all'art. 9: - Il testo dell'articolo 219 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 219 (Criteri informatori dell'attivita' di gestione dei rifiuti di imballaggio).- 1. L'attivita' di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si informa ai seguenti principi generali: a) incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte dellaquantita' e della pericolosita' nella fabbricazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, soprattutto attraverso iniziative, anche di natura economica in conformita' ai principi del diritto comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonche' a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il loro concreto riutilizzo; b) incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di opportunita' di mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati; c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero; d) applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli operatori economici interessati; d-bis) utilizzo di strumenti economici o altre misure volte ad incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelle elencate nell'allegato L ter o altri strumenti e misure appropriate. 2. Al fine di favorire la transizione verso un'economia circolare conformemente al principio «chi inquina paga», gli operatori economici cooperano secondo il principio di responsabilita' condivisa, promuovendo misure atte a garantire la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio. 3. L'attivita' di gestione integrata dei rifiuti di imballaggio rispetta i seguenti principi: a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico, garantendo che i costi di cui all'articolo 221, comma 10, del presente decreto siano sostenuti dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione alle quantita' di imballaggi immessi sul mercato nazionale, a tal fine promuovendo per tali soggetti e i relativi sistemi di responsabilita' estesa del produttore, nel rispetto del principio di concorrenza, l'accesso alle infrastrutture di raccolta e selezione, in condizioni di parita' tra loro, e che i Comuni ovvero gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, organizzino la raccolta differenziata; b) promozione di strumenti di cooperazione tra i soggetti pubblici e privati; c) informazione agli utenti finali degli imballaggi ed in particolare ai consumatori. Dette informazioni riguardano: 1) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili; 2) il ruolo degli utenti finali di imballaggi e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; 3) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentano sul mercato; d) gli elementi significativi dei programmi di gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 225, comma 1, e gli elementi significativi delle specifiche previsioni contenute nei piani regionali ai sensi dell'articolo 225, comma 6. e) gli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica; f) la sostenibilita' dell'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili; g) l'impatto delle borse oxo-degradabili, come definito dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-bis, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE. 3.1. Le informazioni di cui alla lettera c) del comma 3 sono rese secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. 3-bis. Al fine di fornire idonee modalita' di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, i produttori delle borse di cui agli articoli 226-bis e 226-ter, ferme le certificazioni ivi previste, devono apporre su tali borse i propri elementi identificativi, nonche' diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili. Alle borse biodegradabili e compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 94/62/CE. 4. In conformita' alle determinazioni assunte dalla Commissione dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, sono adottate le misure tecniche necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente titolo, con particolare riferimento agli imballaggi pericolosi, anche domestici, nonche' agli imballaggi primari di apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici, ai piccoli imballaggi ed agli imballaggi di lusso. Qualora siano coinvolti aspetti sanitari, il predetto decreto e' adottato di concerto con il Ministro della salute. 5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalita' stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformita' alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonche' per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresi', l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione. 5.1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura di cui al comma 5. 5.2. Gli obblighi di cui al comma 5 decorrono dal 1° gennaio 2023. 5-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico puo' stabilire un livello rettificato degli obiettivi di cui all'Allegato E, per un determinato anno, tenendo conto della quota media, nei tre anni precedenti, di imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi per la prima volta sul mercato e riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi, nel rispetto dei criteri ivi definiti.» - Il testo dell'articolo 265, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 265 (Disposizioni transitorie) - 1. Le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto il recupero e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle corrispondenti specifiche norme adottate in attuazione della parte quarta del presente decreto. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuita' nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive competenze, adeguano la previgente normativa di attuazione alla disciplina contenuta nella parte quarta del presente decreto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 264, comma 1, lettera i). Ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi continua ad intendersi riferito ai rifiuti pericolosi. 2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 193-bis e al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, al fine di consentire agli operatori del settore di dotarsi delle autorizzazioni necessarie per la gestione dei rifiuti, e' ammessa l'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci, anche ai fini della pericolosita', per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare, sino al termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle attivita' produttive, individua con apposito decreto le forme di promozione e di incentivazione per la ricerca e per lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica presso le universita', nonche' presso le imprese e i loro consorzi. 4. Fatti salvi gli interventi realizzati alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, entro centottanta giorni da tale data, puo' essere presentata all'autorita' competente adeguata relazione tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica gia' autorizzati sulla base dei criteri definiti dalla parte quarta del presente decreto. L'autorita' competente esamina la documentazione e dispone le varianti al progetto necessarie. 5. 6. Le aziende siderurgiche e metallurgiche operanti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e sottoposte alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono autorizzate in via transitoria, previa presentazione della relativa domanda, e fino al rilascio o al definitivo diniego dell'autorizzazione medesima, ad utilizzare, impiegandoli nel proprio ciclo produttivo, i rottami ferrosi individuati dal codice GA 430 dell'Allegato II (lista verde dei rifiuti) del regolamento (CE) 1° febbraio 1993, n. 259 e i rottami non ferrosi individuati da codici equivalenti del medesimo Allegato. 6-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attivita' di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi che erano da considerarsi escluse dal campo di applicazione della parte quarta del medesimo decreto n. 152 del 2006 possono proseguire le attivita' di gestione in essere alle condizioni di cui alle disposizioni previgenti fino al rilascio o al diniego delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento di dette attivita' nel nuovo regime. Le relative istanze di autorizzazione o iscrizione sono presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»