IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici  statali
siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue  nel
pubblico impiego» e,  in  particolare,  gli  articoli  20,  32-bis  e
32-quater; 
  Sentita la Commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista dall'articolo 107, secondo comma,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 maggio 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto  con  i
Ministri della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze
e per la pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
        Modifica dell'articolo 20 del decreto del Presidente 
               della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 
 
  1. All'articolo 20, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: «Almeno una delle  prove  scritte,  in  quanto  previste,  e
comunque le prove orali,  sono  sostenute  nella  lingua  del  gruppo
linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.» 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni d legge modificate o alle  quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce  al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
          1972, n. 670, recante «Approvazione del testo  unico  delle
          leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
          Trentino-Alto  Adige»,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio
          1976, n. 752, recante «Norme di  attuazione  dello  statuto
          speciale della regione Trentino-Alto Adige  in  materia  di
          proporzionale negli uffici statali siti nella provincia  di
          Bolzano e di  conoscenza  delle  due  lingue  nel  pubblico
          impiego»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   20
          novembre 1972, n. 301. 
              - Il testo dell'articolo 107 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  31  agosto   1972,   n.   670,   recante
          «Approvazione del testo unico  delle  leggi  costituzionali
          concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»
          e' il seguente: 
                «Art. 107 - Con decreti legislativi  saranno  emanate
          le norme di attuazione del presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco o ladino. 
              In seno alla commissione di cui al precedente comma  e'
          istituita  una  speciale  commissione  per  le   norme   di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre in rappresentanza dello Stato e  tre  della  provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno  di
          quelli in rappresentanza della provincia  deve  appartenere
          al  gruppo  linguistico  italiano.   La   maggioranza   dei
          consiglieri provinciali del gruppo  linguistico  tedesco  o
          italiano puo' rinunciare alla designazione  di  un  proprio
          rappresentante in  favore  di  un  appartenente  al  gruppo
          linguistico ladino.» 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752,
          come modificato dal presente decreto:  
                Art.  20  -  Gli  aspiranti  ad  assunzioni  comunque
          strutturate e  denominate  ad  uffici  giudiziari  o  della
          pubblica amministrazione situati nella provincia di Bolzano
          o aventi competenza regionale, nonche' dei concessionari di
          servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa
          hanno facolta' di sostenere le previste prove di esame  sia
          nella  lingua  italiana  che  in  quella  tedesca   secondo
          l'indicazione da effettuarsi nella domanda  di  ammissione.
          Almeno una delle  prove  scritte,  in  quanto  previste,  e
          comunque le prove orali, sono sostenute  nella  lingua  del
          gruppo linguistico al quale gli  aspiranti  appartengono  o
          sono aggregati.»