Art. 2 
 
            Disposizioni per il gruppo linguistico ladino 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non  trovano  applicazione
per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o  aggregati  al  gruppo
linguistico ladino, per i quali resta ferma la facolta' di  sostenere
le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.