Art. 3 
 
      Modifica dell'articolo 32-bis del decreto del Presidente 
               della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 
 
  1. All'articolo 32-bis, comma 7, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio  1976,  n.  752,  dopo  le  parole  «concorsi  o
selezioni» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 20». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 32-bis  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,  n.
          752, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 32-bis. - 1.  Le  assunzioni  di  personale,  a
          qualsiasi titolo effettuate,  anche  a  tempo  determinato,
          eccettuate quelle di durata non superiore a  trenta  giorni
          non rinnovabili nell'anno, effettuate, previo  assenso  del
          comitato di cui al comma  2,  per  soddisfare  esigenze  di
          carattere eccezionale debitamente motivate, nelle societa',
          negli  enti  pubblici  economici  o  negli  enti   comunque
          denominati o strutturati che  abbiano  assunto  o  assumano
          funzioni   delle   disciolte   aziende   delle   Poste    e
          telecomunicazioni o delle  Ferrovie  dello  Stato,  vengono
          realizzate  nel  rispetto  delle  quote  proporzionali   di
          ciascuno dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino,
          in   rapporto   all'ultimo   censimento   ufficiale   della
          popolazione. 
              2. Il calcolo delle  quote  proporzionali  avviene  sui
          posti  destinati  di  volta  in  volta  alle  procedure  di
          reclutamento distinti  per  profili  professionali  o  aree
          funzionali e sulla base della ripartizione del personale in
          servizio, d'intesa con la provincia, ai sensi dell'articolo
          13 del  presente  decreto.  A  tal  fine  fanno  parte  del
          comitato di  cui  al  quarto  comma  di  detto  articolo  i
          rappresentanti delle societa' o degli enti interessati. 
              3. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  si
          applicano ai trasferimenti di personale da  sedi  o  uffici
          situati in altre provincie ad uffici ed impianti situati in
          provincia di Bolzano. 
              4.  Nella  ripartizione  dei   posti   fra   i   gruppi
          linguistici si tiene conto  dell'obiettivo  di  raggiungere
          gradualmente le quote da riservare  a  ciascun  gruppo.  Al
          fine  di  assicurare  al  gruppo  linguistico   ladino   la
          copertura  della  quota  ad  esso  spettante,  le  frazioni
          inferiori  all'unita'   di   precedenti   o   contemporanee
          procedure di assunzione possono essere sommate ad altre per
          il raggiungimento di quozienti interi. 
              5. Qualora in esito ad una procedura di assunzione  gli
          appartenenti ad un gruppo linguistico risultino  in  numero
          inferiore  ai  posti  ad  esso  riservati,  si   fa   luogo
          all'assunzione di idonei di altri gruppi  secondo  l'ordine
          di  graduatoria,  ove  esista,   nel   limite   dei   posti
          complessivamente da riservare a tali gruppi per il  profilo
          professionale  o  aree  funzionali  cui   l'assunzione   si
          riferisce.  Per  fronteggiare  inderogabili   esigenze   di
          servizio, debitamente motivate  detto  limite  puo'  essere
          superato per un  numero  di  assunzioni  non  superiore  ai
          cinque  decimi  dei  posti  non   ricoperti   nel   profilo
          professionale e di cio' si  tiene  gradualmente  conto  nel
          riparto di successive assunzioni nello stesso profilo. 
              6. L'appartenenza ad uno dei gruppi  linguistici  viene
          certificata nei modi di legge. 
              7. Le  eventuali  prove  di  selezione  si  svolgono  a
          Bolzano. Possono essere svolte altrove  solo  quelle  prove
          tecniche ivi non effettuabili. I candidati  hanno  facolta'
          di usare nelle prove la lingua italiana  o  quella  tedesca
          secondo  indicazione  da  effettuarsi  nella   domanda   di
          assunzione  o  partecipazione  ad  eventuali   concorsi   o
          selezioni, ai sensi dell'articolo 20. Le prove di  esame  o
          di selezione per l'assunzione di personale amministrativo o
          di  staff,   qualora   previste,   terranno   conto   anche
          dell'ordinamento della provincia, nonche'  della  storia  e
          geografia locali. 
              8. Le eventuali commissioni esaminatrici sono  composte
          pariteticamente  da  appartenenti  al  gruppo   di   lingua
          italiana ed a quello di lingua tedesca.  Restano  ferme  le
          disposizioni di legge  relative  alle  categorie  protette,
          compresa la legge 6 febbraio 1979, n. 42. 
              9. Fermo  restando  l'obbligo  della  conoscenza  della
          lingua  italiana  e  tedesca  per  le  assunzioni   ed   il
          trasferimento di personale di cui al presente articolo, per
          l'effettiva immissione in  una  posizione  dirigenziale  e'
          richiesto il possesso dell'attestato  di  conoscenza  delle
          due lingue di cui al precedente articolo 4, comma terzo, n.
          4. 
              10. L'entita' del personale in servizio nella provincia
          di Bolzano presso le societa' o gli enti di cui al comma  1
          e' costituita dal fabbisogno individuato in base ai criteri
          e parametri medi eventualmente adottati a livello nazionale
          ed,  in  mancanza,  in   ragione   delle   esigenze   reali
          determinate dagli enti o societa' di cui al comma 1.  Tutte
          le  determinazioni  del  fabbisogno   di   personale   sono
          tempestivamente comunicate alla provincia  nell'ambito  del
          comitato di cui al comma 2 ivi  compreso  il  numero  delle
          assunzioni  da   effettuare,   disaggregate   per   profili
          professionali  o  aree  professionali,  nonche'   i   tempi
          previsti per le assunzioni stesse. 
              11.  Le   funzioni   di   direzione   dei   servizi   e
          l'amministrazione  delle  risorse  umane  nell'Ente   Poste
          italiane in provincia di Bolzano sono esercitate  dall'ente
          o societa' di cui al comma 1  mediante  una  struttura  con
          sede in Bolzano che si rapporti direttamente con gli organi
          centrali dell'Ente Poste italiane. 
              12. Le funzioni di competenza per l'amministrazione del
          personale in servizio nelle Ferrovie dello Stato S.p.a.  in
          provincia di Bolzano  sono  esercitate  da  detta  societa'
          mediante una struttura decentrata avente sede in Bolzano  e
          direttamente dipendente dalla Direzione generale.  A  detta
          struttura e' proposto un dirigente. 
              13. Il personale di cui al presente articolo rimane  in
          servizio  in  provincia  di  Bolzano,  salvo  la   facolta'
          dell'ente  o  societa'  di  concedere  il  trasferimento  a
          domanda, secondo la propria normativa  interna.  Per  detto
          personale i collegi  di  conciliazione  e  arbitrato  hanno
          composizione paritetica e siedono a Bolzano. 
              14. Le societa' o gli enti  interessati  alla  presente
          disciplina  riferiscono  annualmente  al  Governo  ed  alla
          provincia autonoma  di  Bolzano  sui  risultati  conseguiti
          nell'applicazione delle predette riserve proporzionali.»