Art. 4 
 
          Modifica dell'articolo 32-quater del decreto del 
         Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 
 
  1. All'articolo 32-quater, comma  9,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dopo le parole: «concorsi  o
selezioni» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 20». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  32-quater  del
          citato decreto del Presidente della  Repubblica  26  luglio
          1976, n. 752, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 32-quater. - 1. Nel territorio della  provincia
          di Bolzano, le assunzioni di personale, a qualsiasi  titolo
          effettuate,   nelle   agenzie   comunque    denominate    e
          strutturate,  comprese  le  agenzie  fiscali,   in   quanto
          costituite, e l'ENAC,  sono  realizzate,  in  provincia  di
          Bolzano,  in  conformita'  ai  rispettivi  ordinamenti  del
          personale,  nel  rispetto  delle  quote  proporzionali   di
          ciascuno dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino,
          in   rapporto   all'ultimo   censimento   ufficiale   della
          popolazione e delle disposizioni di cui all'articolo 17 del
          presente decreto. Dette disposizioni non si applicano  alle
          agenzie dipendenti dal Ministero della difesa. 
              2. Il calcolo delle  quote  proporzionali  avviene  sui
          posti destinati  di  volta  in  volta  alle  procedure  del
          reclutamento distinti  per  profili  professionali  o  aree
          funzionali e sulla base della ripartizione del personale in
          servizio, d'intesa con la provincia, ai sensi dell'articolo
          13 del presente  decreto.  A  tale  fine  fanno  parte  del
          comitato di cui  al  quarto  comma  del  detto  articolo  i
          rappresentanti dell'agenzia interessata. 
              3. Le disposizioni di cui  al  comma  2,  si  applicano
          altresi' ai trasferimenti di personale  da  sedi  o  uffici
          situati in altra provincia a strutture, uffici, impianti  o
          servizi situati in  provincia  di  Bolzano,  anche  attuati
          mediante le procedure di mobilita'. 
              4. Nelle more  dell'espletamento  dei  concorsi  o  dei
          trasferimenti,  per  inderogabili  esigenze  di   servizio,
          d'intesa  con  il  comitato  di  cui  all'articolo  13  del
          presente decreto, le agenzie interessate possono  comandare
          in servizio in provincia di Bolzano,  personale  dei  ruoli
          generali, dando la preferenza a chi e' a  conoscenza  della
          lingua tedesca. Il  personale  comandato  viene  restituito
          nelle sedi di origine  appena  i  posti  messi  a  concorso
          vengono coperti e comunque non oltre i  dodici  mesi.  Tale
          termine puo' essere derogato  per  il  personale  dirigente
          d'intesa con il comitato predetto. 
              5. Ai concorsi interni banditi  dalle  agenzie  trovano
          applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13-bis del
          presente decreto, intendendosi  sostituiti  il  Commissario
          del Governo dal dirigente preposto alla  singola  direzione
          provinciale  o  regionale  delle  agenzie  aventi  sede  in
          provincia di Bolzano. 
              6.  Nella  ripartizione  dei   posti   fra   i   gruppi
          linguistici si tiene conto  dell'obiettivo  di  raggiungere
          gradualmente le quote da riservare  a  ciascun  gruppo.  Al
          fine  di  assicurare  al  gruppo  linguistico   ladino   la
          copertura  della  quota  ad  esso  spettante,  le  frazioni
          inferiori  all'unita'   di   precedenti   o   contemporanee
          procedure di assunzione possono essere sommate ad altre per
          il raggiungimento di quozienti interi. 
              7. Qualora in esito ad una procedura di assunzione  gli
          appartenenti del gruppo  linguistico  risultino  in  numero
          inferiore  ai  posti  ad  esso  riservati,  si   fa   luogo
          all'assunzione di idonei di altri gruppi  secondo  l'ordine
          di  graduatoria,  ove  esista,   nel   limite   dei   posti
          complessivamente da riservare a tali gruppi per il  profilo
          professionale  o  aree  funzionali  cui   l'assunzione   si
          riferisce.  Per  fronteggiare  inderogabili   esigenze   di
          servizio, debitamente motivate  detto  limite  puo'  essere
          superato per un minimo di assunzione  non  superiore  ai  5
          decimi dei posti non ricoperti nel profilo professionale  e
          di cio' si deve tenere gradualmente conto  nel  riparto  di
          successive assunzioni nello stesso profilo. 
              8. L'appartenenza di uno dei gruppi  linguistici  viene
          certificata nei modi di legge. 
              9. Le  eventuali  prove  di  selezione  si  svolgono  a
          Bolzano. Possono essere svolte altrove solo quelle tecniche
          ivi non effettuabili. I candidati hanno facolta'  di  usare
          nelle prove la lingua italiana  o  quella  tedesca  secondo
          indicazione da effettuarsi nella domanda  di  assunzione  o
          partecipazione ad eventuali concorsi o selezioni, ai  sensi
          dell'articolo 20. Le prove di  esame  o  di  selezione  per
          l'assunzione di personale amministrativo o di staff qualora
          previste,  terranno  conto  anche  dell'ordinamento   della
          provincia, nonche' della storia e della geografia locali. 
              10. Le eventuali commissioni esaminatrici sono composte
          pariteticamente  da  appartenenti  al  gruppo   di   lingua
          italiana e da quella di lingua tedesca.  Restano  ferme  le
          disposizioni di legge  relative  alle  categorie  protette,
          compresa la legge 6 febbraio 1979, n. 42. 
              11. Fermo restando  l'obbligo  della  conoscenza  della
          lingua  italiana  e  tedesca  per  le  assunzioni   ed   il
          trasferimento di personale di cui al presente articolo, per
          l'effettiva immissione in  una  posizione  dirigenziale  e'
          richiesto il possesso dell'attestato  di  conoscenza  delle
          due lingue di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4. 
              12. L'entita' del personale in servizio nella provincia
          di  Bolzano  presso  le  agenzie  comunque   denominate   e
          strutturate di cui al comma 1, e' costituita dal fabbisogno
          individuato  in  base   ai   criteri   e   parametri   medi
          eventualmente  adottati  al  livello   nazionale   ed,   in
          mancanza, in ragione delle esigenze reali determinate dalle
          agenzie stesse e stabilita, previa ricerca di intesa con il
          comitato di  cui  all'articolo  13  del  presente  decreto.
          Trascorsi  inutilmente  trenta   giorni   dalla   richiesta
          d'intesa, questa si intende accordata. 
              13.  Tutte  le  determinazioni   del   fabbisogno   del
          personale sono tempestivamente  comunicate  alla  provincia
          autonoma di Bolzano e al comitato di  cui  all'articolo  13
          del  presente  decreto,  ivi  compreso  il   numero   delle
          assunzioni  da   effettuare,   disaggregate   per   profili
          professionali o aree funzionali, nonche' i  tempi  previsti
          per le assunzioni stesse. 
              14.  Le   funzioni   di   direzione   dei   servizi   e
          l'amministrazione delle  risorse  umane,  ivi  compresa  la
          contrattazione di raccordo  per  le  peculiarita'  relative
          all'articolo 89 dello statuto della  regione  Trentino-Alto
          Adige e delle relative norme di attuazione,  nelle  agenzie
          di cui al  comma  1,  sono  esercitate  mediante  strutture
          provinciali o regionali delle agenzie con sede in provincia
          di Bolzano che si rapportino direttamente  con  gli  organi
          centrali delle agenzie stesse. 
              15. Il personale di cui al presente articolo rimane  in
          servizio in provincia di Bolzano, salvo la  facolta'  delle
          agenzie di concedere il trasferimento a domanda, secondo la
          propria normativa interna. Per detto personale i collegi di
          conciliazione hanno composizione  paritetica  e  siedono  a
          Bolzano. 
              16. Le agenzie  interessate  alla  presente  disciplina
          riferiscono  annualmente  al  Governo  ed  alla   provincia
          autonoma    di    Bolzano    sui    risultati    conseguiti
          nell'applicazione delle predette riserve proporzionali. 
              17.  Qualora   le   agenzie   comunque   denominate   o
          strutturate di cui  al  comma  1,  vengano  trasformate  in
          societa'  per  azioni  o  in  altra  forma  rese   soggette
          all'applicazione  del  diritto  privato,  alle  stesse   si
          applicano le disposizioni di cui  all'articolo  32-bis  del
          presente decreto. 
              18. Le disposizioni del presente articolo sono altresi'
          applicate all'INPDAP. 
              19. Ovunque ricorra nel presente decreto, ad  eccezione
          del presente articolo, l'espressione INPDAP e' soppressa.»