Art. 2
Modificazioni al capo I del titolo IX del regolamento di servizio
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in materia di
tipologie e requisiti per il conferimento delle ricompense al
personale della Polizia di Stato
1. Al regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
ottobre 1985, n. 782, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 74 e' sostituito dal seguente:
«Art. 74
Consiglio per le ricompense
per meriti straordinari e speciali
1. Presso la Direzione centrale per gli affari generali e le
politiche del personale della Polizia di Stato e' istituito il
Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali. Il
Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali
esprime un parere obbligatorio sulle proposte di promozione per
merito straordinario e delibera relativamente al conferimento
dell'encomio solenne.
2. Ferma restando l'esclusione di ogni forma di emolumento o
rimborso spese, ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge e
dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro per l'esercizio
degli ordinari compiti istituzionali, il Consiglio di cui al comma 1
e' presieduto e convocato dal Vice Direttore generale della pubblica
sicurezza con funzioni vicarie o da un supplente avente qualifica di
prefetto o di dirigente generale di pubblica sicurezza.
3. Il Consiglio e' composto, per la parte pubblica, dal presidente
e da rappresentanti del Dipartimento della pubblica sicurezza con
qualifica di prefetto o di dirigente generale di pubblica sicurezza,
individuati annualmente con decreto del Capo della polizia-Direttore
generale della pubblica sicurezza in numero non inferiore a due, e da
rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sulla base della rilevazione nazionale annuale,
designati di volta in volta dalle medesime. I supplenti dei soggetti
di cui al presente comma sono individuati con le medesime modalita'
applicate per i rispettivi componenti titolari.
4. Il Consiglio e' regolarmente costituito con la presenza, per
ciascuna delle due rappresentanze, di un numero di componenti
superiore alla meta' dei membri espressi da ciascuna delle predette
rappresentanze. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti espressi
dalla parte sindacale e dalla parte pubblica, secondo le modalita'
stabilite dal presente comma. Alla parte pubblica e alla parte
sindacale spetta, rispettivamente, il 50 per cento dei voti.
Nell'ambito della parte sindacale, ciascun componente esprime un voto
calcolato proporzionalmente in ragione del grado di
rappresentativita' dell'associazione sindacale di appartenenza,
rilevato annualmente su scala nazionale. Nell'ambito della parte
pubblica, il 50 per cento e' ripartito equamente tra i relativi
rappresentanti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
5. Nei soli procedimenti per il conferimento di promozione per
merito straordinario il parere del Consiglio si considera negativo
nel caso in cui gli aventi diritto al voto che rappresentino
l'unanimita' della parte sindacale convocata, oppure della parte
pubblica convocata, abbiano espresso, rispettivamente, voto
contrario.
6. Le funzioni di segretario del Consiglio sono espletate da un
funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non superiore a
vice questore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza. Per l'istruttoria, comprensiva di ogni verifica e
approfondimento necessari, il Consiglio si avvale dell'Ufficio per le
ricompense, istituito presso la Direzione centrale per gli affari
generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.
7. Il Consiglio e' competente, altresi', ad esprimere il parere
sulle proposte di intitolazione delle caserme e degli uffici della
Polizia di Stato.»;
b) l'articolo 75 e' sostituito dal seguente:
«Art. 75
Consiglio per le ricompense
per lodevole comportamento
1. Presso la Direzione centrale per gli affari generali e le
politiche del personale della Polizia di Stato e' istituito il
Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento. Il Consiglio
per le ricompense per lodevole comportamento delibera relativamente
al conferimento dell'encomio e della lode.
2. Ferma restando l'esclusione di ogni forma di emolumento o
rimborso spese ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge e
dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro per l'esercizio
degli ordinari compiti istituzionali, il Consiglio di cui al comma 1
e' presieduto e convocato da un Direttore centrale del Dipartimento
della pubblica sicurezza o da un supplente avente qualifica di
prefetto o di dirigente generale di pubblica sicurezza, ed e'
altresi' composto dai seguenti componenti:
a) da rappresentanti dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, in numero non inferiore a tre, compreso il presidente,
scelti uno tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza o tra i
dirigenti superiori della Polizia di Stato in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza, i restanti tra i dirigenti di
uffici con funzioni finali, con qualifica non inferiore a primo
dirigente della Polizia di Stato;
b) da rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sulla base della rilevazione nazionale
annuale, designati di volta in volta dalle medesime.
3. Il presidente, il supplente e gli altri componenti di cui al
comma 2, lettera a), sono nominati annualmente con decreto del Capo
della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
4. Il Consiglio e' regolarmente costituito con la presenza, per
ciascuna delle due rappresentanze, di un numero di componenti
superiore alla meta' dei membri espressi da ciascuna delle predette
rappresentanze. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti espressi
dalla parte sindacale e dalla parte pubblica, secondo le modalita'
stabilite dal presente comma. Alla parte pubblica e alla parte
sindacale spetta, rispettivamente, il 50 per cento dei voti.
Nell'ambito della parte sindacale, ciascun componente esprime un voto
calcolato proporzionalmente in ragione del grado di
rappresentativita' dell'associazione sindacale di appartenenza,
rilevato annualmente su scala nazionale. Nell'ambito della parte
pubblica, il 50 per cento e' ripartito equamente tra i relativi
rappresentanti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
5. Le funzioni di segretario del Consiglio sono espletate da un
funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non superiore a
vice questore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza. Per l'istruttoria, le verifiche e gli approfondimenti
necessari, il Consiglio si avvale dell'Ufficio per le ricompense di
cui all'articolo 74, comma 6.».
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
procedimenti relativi al conferimento di ricompense avviati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.