Art. 13
Disposizioni per il personale volontario del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231
1. Al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le assunzioni in deroga, di cui al quarto periodo, nella
qualifica di vigile del fuoco avvengono, per il 30 per cento dei
posti disponibili, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi
dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
relativa al personale volontario del Corpo nazionale.»;
b) dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Disposizioni per il personale volontario). - 1.
Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano
esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le
necessita' dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco di cui all'articolo 6.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 8,
comma 2, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, si applicano esclusivamente al
personale volontario iscritto nell'elenco per le necessita' dei
distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di
cui all'articolo 6.».
2. All'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, dopo la parola «fuoco» sono aggiunte le seguenti:
«iscritto nell'elenco per le necessita' dei distaccamenti volontari
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».
3. Sono fatti salvi l'elenco del personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, istituito per le necessita' delle
strutture centrali e periferiche, ai sensi dell'articolo 6 del
decreto legislativo n. 139 del 2006 e la graduatoria formata ai sensi
dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai
fini, rispettivamente, delle quote di riserva dei posti nei concorsi
pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, nonche' delle eventuali assunzioni in deroga previste dalla
vigente normativa.
4. In relazione alle assunzioni effettuate attingendo alla
graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, l'assenza ingiustificata o la mancata
partecipazione per due volte, anche se giustificata, all'accertamento
dell'idoneita' o dei requisiti di idoneita' psico-fisica e
attitudinale, determinano l'esclusione del candidato dalla
graduatoria.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), e 2 si applicano
al compimento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 12 e
comunque entro il 30 ottobre 2024. Per assicurare la continuita' dei
servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino all'inizio del
corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, il personale assunto nel ruolo di vigile del
fuoco ai sensi dell'articolo 12, nominato allievo vigile del fuoco,
continua a svolgere le funzioni relative alle capacita' professionali
acquisite come volontario. Tale periodo viene computato ai fini
dell'applicazione pratica prevista dal medesimo articolo 6 del
decreto legislativo n. 217 del 2005.
6. A decorrere dal 31 dicembre 2023, il personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto nell'elenco e nella
graduatoria di cui al comma 3, permane nei medesimi se iscritto
nell'elenco anagrafico presso i centri per l'impiego alla data del 31
dicembre 2023.