Art. 14
Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione. Procedura d'infrazione n. 2014/4231
1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 485:
1) al comma 1, dopo le parole «Al personale docente delle
scuole di istruzione secondaria ed artistica,» sono aggiunte le
seguenti «immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023-2024
e confermato in ruolo,» e le parole «per i primi quattro anni e per i
due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonche' ai soli fini
economici per il rimanente terzo» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole «e negli stessi limiti fissati dal»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;
3) il comma 4 e' abrogato;
4) al comma 5, le parole «e negli stessi limiti» sono
soppresse;
b) all'articolo 489, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.
Ai fini del riconoscimento di cui al presente capo, si valuta il
servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova
applicazione la disciplina sulla validita' dell'anno scolastico
prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.»;
c) all'articolo 569, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.
Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a
far data dall'anno scolastico 2023-2024, il servizio non di ruolo
prestato nelle scuole e istituzioni educative statali e' riconosciuto
per intero agli effetti giuridici ed economici.».
2. Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente
articolo operano con effetto sulle anzianita' contributive maturate a
decorrere dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1, lettera a), per coloro che sono stati immessi in ruolo a
decorrere dall'anno scolastico 2023-2024 e confermati in ruolo, pari
a euro 17.305.441 per l'anno 2024, euro 26.604.529 per l'anno 2025 ed
euro 17.305.441 annui a decorrere dall'anno 2026 e a quelli di cui al
comma 1, lettera c), per coloro che sono stati immessi in ruolo a
decorrere dall'anno scolastico 2023-24, pari a euro 1.518.396 per il
2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere dal 2024, si provvede ai
sensi dell'articolo 26.