Art. 18
Disposizioni per l'adeguamento ai regolamenti (UE) 2017/2225,
2017/2226, 2018/1240, 2019/817 e 2019/818 in materia di
interoperabilita' dei sistemi informativi per le frontiere,
l'immigrazione e la sicurezza
1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'ingresso nel territorio dello Stato e' consentito, nel
rispetto delle condizioni previste dal codice frontiere Schengen
istituito dal regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, allo straniero in possesso del
passaporto o di un documento di viaggio equipollente in corso di
validita', nonche' del visto d'ingresso o dell'autorizzazione ai
viaggi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento
(UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
novembre 2018, o di un permesso di soggiorno, ai sensi del
regolamento (CE) n. 1030/2002, del Consiglio, del 13 giugno 2002,
anch'essi in corso di validita'.»;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'ingresso in Italia puo' avvenire, salvi i casi di
forza maggiore e i casi di eccezione previsti dal regolamento (UE)
2016/399, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente
istituiti.
1-ter. Salvi i casi di esenzione, e' fatto obbligo ai
cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si applica il regolamento
(UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30
novembre 2017, di fornire i dati biometrici richiesti, ai fini delle
verifiche di frontiera previste dal codice frontiere Schengen di cui
al regolamento (UE) 2016/399. In caso di rifiuto, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1.
1-quater. L'autorita' di frontiera assicura la registrazione,
nel sistema di ingressi/uscite (entry-exit system-EES) di cui al
regolamento (UE) 2017/2226, dei dati richiesti ai fini del controllo
e provvede, in caso di ingresso sul territorio nazionale, ad
informare il cittadino straniero della durata massima del soggiorno
autorizzato. L'informazione di cui al primo periodo puo' essere resa
anche attraverso attrezzature installate ai valichi di frontiera. Ai
cittadini di Paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno
rilasciato dalle Autorita' italiane in corso di validita', il
personale addetto ai controlli di frontiera provvede ad apporre sul
passaporto un timbro recante l'indicazione della data di ingresso o
di uscita.
1-quinquies. Per l'adempimento delle disposizioni di cui
all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4) e 26) del regolamento (UE)
2017/2226, con uno o piu' decreti adottati dal Ministro dell'interno,
di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e della giustizia, sono:
a) determinate le autorita' di frontiera, nonche' quelle
competenti in materia di immigrazione;
b) designate le autorita' responsabili per finalita' di
prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri
reati gravi;
c) disciplinate le modalita' tecniche di accesso,
consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel
sistema EES a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale
conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonche' di
comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE)
2017/2226.»;
3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. L'autorizzazione ai viaggi di cui al comma 1 e'
richiesta dai cittadini di Paesi terzi di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, secondo le modalita'
previste dagli articoli 15, 17 e 18 del medesimo regolamento.
L'autorizzazione e' rilasciata, rifiutata, annullata o revocata
dall'Unita' nazionale ETIAS (European travel information ad
authorisation system) in attuazione del Capo VI, del medesimo
regolamento (UE) 2018/1240. Avverso le decisioni adottate dall'Unita'
nazionale ETIAS la tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo
di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
2-ter. Per l'adempimento alle disposizioni di cui
all'articolo 3, paragrafo 1, punti 4), 21) e 22), del regolamento
(UE) 2018/1240, con uno o piu' decreti adottati dal Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e della giustizia sono:
a) determinate le autorita' di frontiera, nonche' quelle
competenti in materia di immigrazione;
b) designate le autorita' responsabili per finalita' di
prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri
reati gravi;
c) disciplinate le modalita' tecniche di accesso,
consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel
sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (European
travel information ad authorisation system-ETIAS) a cura dei soggetti
autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi
nazionali, nonche' di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo
65 del regolamento (UE) 2018/1240.»;
b) all'articolo 5, al comma 8-bis, dopo le parole: «contraffa' o
altera un visto di ingresso o reingresso» sono inserite le seguenti:
«la comunicazione del rilascio di un'autorizzazione ai viaggi» e dopo
le parole: «al fine di determinare il rilascio di un visto di
ingresso o reingresso,» sono inserite le seguenti: «di
un'autorizzazione ai viaggi»;
c) all'articolo 10, al comma 1, dopo le parole: «i requisiti
richiesti» sono inserite le seguenti: «dal codice frontiere Schengen
di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016 e»;
d) all'articolo 13:
1) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «legge 28 maggio
2007, n. 68» sono inserite le seguenti: «ovvero quando
l'autorizzazione ai viaggi e' stata annullata o revocata ovvero se lo
straniero e' un soggiornante fuori termine ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 1, punto 19 del regolamento (UE) 2017/2226, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017,»;
2) al comma 2-ter, dopo il primo periodo, sono aggiunti i
seguenti: «In tali casi, lo straniero puo' essere destinatario di un
divieto di reingresso nel territorio dello Stato e si applicano le
disposizioni di cui ai commi 13 e 14-bis. Il divieto di cui al
presente comma decorre dalla data di uscita dal territorio nazionale
e opera per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre
anni.»;
3) dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti:
«2-quater. Salvi i casi di esenzione, e' fatto obbligo ai
cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si applica il regolamento
(UE) 2017/2226, di fornire i dati biometrici richiesti, ai fini delle
verifiche di frontiera previste in uscita dal codice frontiere
Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 marzo 2016. In caso di rifiuto, si applicano le
disposizioni di cui al comma 2-ter.
2-quinquies. L'autorita' di frontiera, all'atto della
registrazione in uscita dello straniero, informa l'interessato che il
divieto di cui al comma 2-ter e' disposto dal questore del luogo in
cui ha sede l'ufficio di frontiera, entro centoventi giorni, tenendo
conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. L'autorita'
di frontiera informa altresi' lo straniero che, nel caso in cui, in
occasione del controllo in uscita, non sia dichiarato un domicilio
diverso, le comunicazioni relative all'adozione del provvedimento di
divieto saranno notificate, anche con ricorso a modalita'
telematiche, all'indirizzo fornito in occasione della compilazione
del modulo di domanda di autorizzazione ai viaggi o di richiesta del
visto ovvero alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del
Paese di appartenenza o di stabile residenza ovvero, qualora assenti,
del Paese limitrofo. Si applicano comunque le disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 7. L'autorita' di frontiera comunica allo
straniero che entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla
data del rintraccio in frontiera potra' far pervenire al questore,
anche a mezzo del servizio postale o per il tramite della
rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, le
proprie osservazioni o deduzioni.
2-sexies. Contro il provvedimento di cui al comma 2-ter e'
ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nella cui
circoscrizione ha sede il questore che ha adottato il provvedimento.
La procura al difensore puo' essere rilasciata innanzi all'autorita'
consolare italiana competente per territorio.»;
4) al comma 14-bis, dopo le parole «divieto di cui al comma 13»
sono inserite le seguenti «, anche nel caso di espulsione disposta
dal giudice,».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, il comma 2 e' abrogato;
b) all'articolo 8, al comma 1, il secondo periodo e' abrogato.
3. L'accesso all'archivio comune di dati di identita' (CIR - Common
Identity Repository), istituito dall'articolo 17, dei regolamenti
(UE) 2019/817 e 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 maggio 2019, e' consentito, in conformita' alle disposizioni
previste dai citati regolamenti, alle autorita' di polizia di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 1, del decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Si applicano le disposizioni di
cui al medesimo decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
4. I decreti di cui al comma 1, lettera a), punti 2), capoverso
1-quinquies, e 3), capoverso 2-ter, sono emanati, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all'adempimento delle disposizioni di cui al
presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per
quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis,
nonche' alle lettere c) e d), numeri 2) e 4), si applicano a
decorrere dalla data di avvio in esercizio dei relativi sistemi
informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza,
comunicata ufficialmente dalla Commissione europea.