Art. 19 Modifica dell'articolo 1, commi 185 e 187, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 185 e' sostituito dal seguente: «185. Al fine di favorire il diritto allo svolgimento dell'attivita' sportiva, tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e formativi dello sport, con particolare riferimento alla fase post-pandemica e in attesa che trovino piena applicazione i principi di riordino del settore contenuti nella legge 8 agosto 2019, n. 86, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano, gli utili derivanti dall'esercizio di attivita' commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES) e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), a condizione che in ciascun anno le federazioni sportive destinino integralmente gli stessi allo sviluppo delle attivita' statutarie non commerciali.»; b) il comma 187 e' abrogato.