Art. 19
Modifica dell'articolo 1, commi 185 e 187, della legge 30 dicembre
2021, n. 234
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 185 e' sostituito dal seguente:
«185. Al fine di favorire il diritto allo svolgimento
dell'attivita' sportiva, tenuto conto dei contenuti sociali,
educativi e formativi dello sport, con particolare riferimento alla
fase post-pandemica e in attesa che trovino piena applicazione i
principi di riordino del settore contenuti nella legge 8 agosto 2019,
n. 86, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le
federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico
nazionale italiano, gli utili derivanti dall'esercizio di attivita'
commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini
dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES) e il valore della
produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive (IRAP), a condizione che in ciascun anno le federazioni
sportive destinino integralmente gli stessi allo sviluppo delle
attivita' statutarie non commerciali.»;
b) il comma 187 e' abrogato.