Art. 20
Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di
rilascio dei passaporti. Caso Ares (2019)3110724
1. Alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, primo comma, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
«b) coloro nei confronti dei quali sia stata emessa
l'inibitoria prevista dall'articolo 3-bis;»;
b) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. 1. Il giudice, nel rispetto del principio di
proporzionalita' e avuto riguardo alla normativa unionale e
internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di
responsabilita' genitoriale, obbligazioni alimentari e sottrazione
internazionale di minori, puo' inibire il rilascio del passaporto al
genitore avente prole minore, quando vi e' concreto e attuale
pericolo che a causa del trasferimento all'estero questo possa
sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. Il giudice
stabilisce la durata dell'inibitoria, che non puo' superare due anni.
2. La domanda di inibitoria si propone con ricorso al tribunale
ordinario del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Quando
e' pendente tra le stesse parti uno dei procedimenti di cui
all'articolo 473-bis del codice di procedura civile, la domanda si
propone al giudice che procede. Se il minore e' residente all'estero,
la domanda si propone al tribunale del luogo di ultima residenza in
Italia o al tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di
iscrizione AIRE.
3. Il ricorso puo' essere proposto dal pubblico ministero o
dall'altro genitore o da colui che esercita la responsabilita'
genitoriale. Il giudice procede in camera di consiglio ai sensi degli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e con il
provvedimento che definisce il giudizio provvede sulle spese del
procedimento. Copia del provvedimento che inibisce il rilascio del
passaporto e' trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero
dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, all'autorita'
individuata a norma dell'articolo 5 e al comune di residenza
dell'interessato.»;
c) all'articolo 4, primo comma:
1) le parole: «dal precedente articolo» sono sostituite dalle
seguenti: «dall'articolo 3»;
2) le parole: «35 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 200» sono sostituite dalle seguenti: «34 del decreto
legislativo 3 aprile 2011, n. 71, ferma restando l'esclusiva
competenza dell'autorita' giudiziaria all'adozione dei provvedimenti
di cui all'articolo 3-bis»;
d) all'articolo 12, secondo comma, dopo le parole: «obblighi
alimentari» sono inserite le seguenti: «, di mantenimento, di assegno
divorzile o di assegno conseguente allo scioglimento dell'unione
civile», e dopo le parole: «discendenti di eta' minore ovvero» sono
inserite le seguenti: «portatori di handicap grave o».