Art. 21
Modifica all'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in
materia di regime di interrompibilita' elettrica. Caso SA.50274
(2018/EO)
1. All'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 18 e' sostituito dal seguente: «18. Anche in deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 8, l'Autorita' di
regolazione per energia reti e ambiente definisce i criteri e le
modalita' per l'assegnazione delle risorse interrompibili, da
assegnare con procedure di gara a ribasso, sulla base dei criteri
tecnici definiti dalla societa' Terna S.p.A. coerenti alle esigenze
di immediatezza del servizio e nel rispetto dei principi di
neutralita' tecnologica, cui partecipano utenti finali e accumuli.».
b) il comma 19 e' abrogato.
2. La societa' Terna S.p.A., sulla base degli indirizzi del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dei criteri e
delle modalita' definite dall'Autorita' di regolazione per energia
reti e ambiente, puo' implementare meccanismi innovativi per la
gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale, anche mediante
il ricorso a interruzioni istantanee dei carichi, ai sensi del
regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione europea, del 24 novembre
2017, e del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 5 agosto
2022.