Art. 21 Modifica all'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di regime di interrompibilita' elettrica. Caso SA.50274 (2018/EO) 1. All'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 18 e' sostituito dal seguente: «18. Anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 8, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente definisce i criteri e le modalita' per l'assegnazione delle risorse interrompibili, da assegnare con procedure di gara a ribasso, sulla base dei criteri tecnici definiti dalla societa' Terna S.p.A. coerenti alle esigenze di immediatezza del servizio e nel rispetto dei principi di neutralita' tecnologica, cui partecipano utenti finali e accumuli.». b) il comma 19 e' abrogato. 2. La societa' Terna S.p.A., sulla base degli indirizzi del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dei criteri e delle modalita' definite dall'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, puo' implementare meccanismi innovativi per la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale, anche mediante il ricorso a interruzioni istantanee dei carichi, ai sensi del regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione europea, del 24 novembre 2017, e del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 5 agosto 2022.