Art. 24
Attuazione della direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 aprile 2022, che modifica la direttiva 2006/1/CE
relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente
per il trasporto di merci su strada
1. All'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. E' ammessa, nell'ambito del trasporto di merci su strada
per conto di terzi, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi
e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente,
dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in uno Stato membro
dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino
immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione
di qualsiasi Stato membro.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli
autotrasportatori di cose per conto terzi, in conformita' a quanto
disposto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e, se del caso, al
Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la
professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 16 del
regolamento (CE) n. 1071/2009 puo' utilizzare autocarri, rimorchi e
semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, acquisiti in
disponibilita' mediante contratto di locazione ed in proprieta' di
impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea.»;
c) al comma 4, lettera a), dopo le parole: «ed i veicoli
destinati al trasporto di cose» sono inserite le seguenti: «per conto
proprio»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Per i veicoli adibiti a locazione senza conducente la carta
di circolazione e' rilasciata sulla base della denuncia di inizio
attivita' di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481.»;
e) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con
decreto adottato di concerto con il Ministro dell'interno, puo'
stabilire eventuali ulteriori criteri limitativi, nonche' le
modalita' per il rilascio della carta di circolazione e per
l'utilizzo dei veicoli di cui ai commi 2 e 3.».
2. L'utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente di cui
all'articolo 84, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e' consentita a condizione che:
a) il contratto di locazione preveda unicamente la messa a
disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato ad un
contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il
personale di guida o di accompagnamento;
b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione
dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di
locazione;
c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio
dell'impresa che lo utilizza.
3. Al fine del rispetto delle condizioni di cui al comma 2, e'
necessario il possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto di
locazione, della seguente documentazione in formato cartaceo o
elettronico:
a) contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo
contratto;
b) qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto
di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo
contratto.
4. I documenti di cui al comma 3, lettere a) e b), possono
eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente
rilasciato dalle autorita' competenti dello Stato membro.
5. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilita'
sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
iscrive il numero della targa di immatricolazione di un veicolo
locato utilizzato da un'impresa che effettua trasporti di merci su
strada per conto terzi, stabilita in Italia, nel registro elettronico
nazionale in conformita' all'articolo 16 del regolamento (CE) n.
1071/2009.
6. Ai fini di cui all'articolo 3-bis, paragrafo 2, della direttiva
2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006,
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la
Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del
Dipartimento per la mobilita' sostenibile e' individuata quale punto
di contatto nazionale.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' abrogato il decreto del Ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.