Art. 25 
 
Modifica al decreto legislativo 8 novembre  2021,  n.  198.  Caso  EU
                        Pilot 10375/22/AGRI. 
 
  1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Le disposizioni del  presente  decreto  si  applicano  alla
cessione di prodotti agricoli ed alimentari,  eseguite  da  fornitori
che siano stabiliti nel territorio nazionale o da fornitori che siano
stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando  l'acquirente
e' stabilito in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori
e degli acquirenti.»; 
    b) all'articolo 4, comma 1, la lettera  c)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «c)  l'annullamento  da  parte  dell'acquirente  di  ordini  di
prodotti agricoli e alimentari deperibili con un  preavviso  talmente
breve da far ragionevolmente presumere che  il  fornitore  non  possa
trovare destinazioni alternative per i propri prodotti; un  preavviso
inferiore a trenta giorni deve essere sempre considerato breve»; 
    c) all'articolo 9, il comma 1 e' sostituto dal seguente: 
      «1. Le denunce possono essere presentate all'ICQRF dai soggetti
stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente  dal  luogo  di
stabilimento del soggetto sospettato  di  aver  attuato  una  pratica
commerciale vietata, oppure all'Autorita' di  contrasto  dello  Stato
membro in cui e' stabilito il soggetto sospettato di aver attuato una
pratica commerciale vietata. Le  denunce  possono  essere  presentate
altresi' all'ICQRF da parte di fornitori stabiliti in Stati membri  o
Paesi  terzi  quando  l'acquirente  e'   stabilito   nel   territorio
nazionale.».