Art. 25
Modifica al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198. Caso EU
Pilot 10375/22/AGRI.
1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla
cessione di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori
che siano stabiliti nel territorio nazionale o da fornitori che siano
stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l'acquirente
e' stabilito in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori
e degli acquirenti.»;
b) all'articolo 4, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
«c) l'annullamento da parte dell'acquirente di ordini di
prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente
breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa
trovare destinazioni alternative per i propri prodotti; un preavviso
inferiore a trenta giorni deve essere sempre considerato breve»;
c) all'articolo 9, il comma 1 e' sostituto dal seguente:
«1. Le denunce possono essere presentate all'ICQRF dai soggetti
stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di
stabilimento del soggetto sospettato di aver attuato una pratica
commerciale vietata, oppure all'Autorita' di contrasto dello Stato
membro in cui e' stabilito il soggetto sospettato di aver attuato una
pratica commerciale vietata. Le denunce possono essere presentate
altresi' all'ICQRF da parte di fornitori stabiliti in Stati membri o
Paesi terzi quando l'acquirente e' stabilito nel territorio
nazionale.».