Art. 6
Disposizioni in materia di pubblicita' nel settore sanitario. Caso
NIF 2020/4008
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma
525 e' sostituito dal seguente:
«525. Le comunicazioni informative da parte delle strutture
sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini
delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio
2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attivita',
comprese le societa' di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4
agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione
sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole
determinazione dell'assistito, della dignita' della persona e del
principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi
elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni
contenenti offerte, sconti e promozioni, che possano determinare il
ricorso improprio a trattamenti sanitari.».