Art. 8
Istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon indoor
e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di
qualita' dell'aria in ambienti chiusi con gli interventi di
prevenzione e riduzione del radon indoor. Procedura di infrazione
2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812
1. Al fine di assicurare l'adozione di interventi di prevenzione e
riduzione della concentrazione del radon indoor e per una efficace
compatibilita' delle misure di efficientamento energetico con i
programmi di qualita' dell'aria negli ambienti chiusi e con gli
interventi di prevenzione e riduzione della concentrazione di radon
indoor, ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica, un apposito Fondo con una dotazione di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, finalizzato
a finanziare l'attuazione di interventi di riduzione e prevenzione
della concentrazione di radon indoor in eventuale sinergia con i
programmi di risparmio energetico e di qualita' dell'aria in ambienti
chiusi.
2. Il Fondo e' assegnato alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano sulla base dell'individuazione delle aree
prioritarie, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 101
del 2020, con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con i Ministri della salute e
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie
autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 si provvede ai sensi
dell'articolo 26.