Art. 9
Misure in materia di circolazione stradale finalizzate al
miglioramento della qualita' dell'aria. Procedure di infrazione n.
2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299
1. Al nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nei casi in cui risulti necessario limitare le
emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli
delle sostanze inquinanti nell'aria, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive
competenze, sentiti il prefetto o i prefetti competenti per
territorio limitatamente agli aspetti di sicurezza della circolazione
stradale, gli enti proprietari o gestori dell'infrastruttura
stradale, possono disporre riduzioni della velocita' di circolazione
dei veicoli, anche a carattere permanente, sulle strade extraurbane
di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, limitatamente ai
tratti stradali che attraversano centri abitati ovvero che sono
ubicati in prossimita' degli stessi.
1-ter. L'ente proprietario o gestore dell'infrastruttura
stradale provvede a rendere noti all'utenza i provvedimenti adottati
ai sensi del comma 1-bis in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 5, comma 3, e con le modalita' di cui al comma 5.
1-quater. Il controllo della velocita' nelle aree individuate
ai sensi del comma 1-bis puo' essere effettuato ai sensi
dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera f).
1-quinquies. Chiunque non osserva i limiti di velocita'
stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1-bis e' soggetto alle
sanzioni di cui all'articolo 142.»;
b) all'articolo 7, dopo il comma 9-bis, e' inserito il seguente:
«9-ter. I comuni possono stabilire, all'interno di una
determinata zona a traffico limitato, diversi tempi massimi di
permanenza, tra l'ingresso e l'uscita, anche differenziati per
categoria di veicoli o di utenti.».