Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste
dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.