Art. 2 
 
              Disposizioni di interpretazione autentica 
 
  1. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,  si
interpreta nel senso che il termine del 30 giugno 2023  ivi  indicato
per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture  e
delle unita'  di  missione  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,  e'  applicato  anche  al  termine
previsto  al  comma  3,  del  medesimo   articolo   1,   del   citato
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 e relativo alle medesime unita'
di missione.