Art. 2 
 
Provvedimenti urgenti e  cautelari  dell'Autorita'  per  le  garanzie
  nelle comunicazioni per la disabilitazione dell'accesso a contenuti
  diffusi abusivamente 
 
  1. L'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni,  di  seguito
denominata «Autorita'», con proprio provvedimento, puo'  ordinare  ai
prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di
disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente  mediante  il
blocco della  risoluzione  DNS  dei  nomi  di  dominio  e  il  blocco
dell'instradamento del  traffico  di  rete  verso  gli  indirizzi  IP
univocamente destinati ad attivita' illecite. 
  2. Con il provvedimento di cui al comma 1, l'Autorita' ordina anche
il blocco di ogni altro futuro nome  di  dominio,  sottodominio,  ove
tecnicamente possibile, o indirizzo  IP,  a  chiunque  riconducibili,
comprese le variazioni del  nome  o  della  semplice  declinazione  o
estensione (cosiddetto top level domain), che consenta  l'accesso  ai
medesimi contenuti diffusi abusivamente e a  contenuti  della  stessa
natura. 
  3. Nei casi di gravita'  e  urgenza,  che  riguardino  la  messa  a
disposizione di contenuti trasmessi  in  diretta,  prime  visioni  di
opere cinematografiche e audiovisive o programmi di  intrattenimento,
contenuti audiovisivi, anche sportivi,  o  altre  opere  dell'ingegno
assimilabili, eventi sportivi nonche' eventi di interesse  sociale  o
di grande interesse pubblico ai sensi dell'articolo 33, comma 3,  del
decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  208,  con  provvedimento
cautelare adottato con procedimento abbreviato senza contraddittorio,
l'Autorita' ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di
servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai  contenuti
diffusi abusivamente mediante blocco dei  nomi  di  dominio  e  degli
indirizzi IP ai sensi dei commi 1  e  2  del  presente  articolo.  Il
provvedimento e' adottato a seguito di istanza  presentata  ai  sensi
del  comma  4  dal   titolare   o   licenziatario   del   diritto   o
dall'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il
titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o da  un
soggetto appartenente alla  categoria  dei  segnalatori  attendibili,
come definiti dall'articolo 22, paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)
2022/2065 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  19  ottobre
2022, relativo a un mercato unico dei servizi  digitali,  quali  enti
che hanno  dimostrato,  tra  l'altro,  di  disporre  di  capacita'  e
competenze  particolari  nella  lotta  alla  diffusione  abusiva   di
contenuti e di svolgere  le  propria  attivita'  in  modo  diligente,
accurato e obiettivo. Nei casi di cui al primo periodo,  qualora  sia
prevista la trasmissione in diretta, il provvedimento e' adottato  ed
eseguito  prima  dell'inizio  o,  al  piu'  tardi,  nel  corso  della
trasmissione medesima; qualora non si tratti di eventi  trasmessi  in
diretta, il provvedimento e' adottato ed eseguito  prima  dell'inizio
della prima trasmissione o, al piu' tardi, nel corso della  medesima.
L'Autorita', con proprio regolamento, in conformita' ai  principi  di
gradualita',   proporzionalita'   e   adeguatezza,   disciplina    il
procedimento  cautelare  abbreviato  di  cui   al   presente   comma,
assicurandone la  necessaria  tempestivita'  e  garantendo  strumenti
effettivi di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento. 
  4. Il titolare o licenziatario  del  diritto  o  l'associazione  di
gestione  collettiva  o  di  categoria  alla  quale  il  titolare   o
licenziatario del diritto  abbia  conferito  mandato  o  un  soggetto
appartenente alla categoria dei segnalatori  attendibili  di  cui  al
comma 3, sotto la propria responsabilita', presenta all'Autorita'  la
richiesta di immediato blocco  della  risoluzione  DNS  dei  nomi  di
dominio e dell'instradamento del traffico di rete agli indirizzi  IP,
anche congiuntamente. Il soggetto  legittimato  ai  sensi  del  primo
periodo allega alla richiesta la documentazione necessaria,  tra  cui
l'elenco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i  quali
sono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente.  Tale  elenco
puo' essere aggiornato da parte del titolare dei diritti o  dei  suoi
aventi   causa   e   comunicato   direttamente   e    simultaneamente
dall'Autorita' ai soggetti destinatari del provvedimento, che  devono
provvedere tempestivamente alla  rimozione  o  alla  disabilitazione,
comunque entro il termine massimo di 30 minuti dalla comunicazione. 
  5. Il provvedimento  di  disabilitazione  di  cui  al  comma  1  e'
notificato immediatamente dall'Autorita' ai prestatori di servizi  di
accesso alla rete, ai soggetti gestori di  motori  di  ricerca  e  ai
fornitori di servizi della  societa'  dell'informazione  coinvolti  a
qualsiasi titolo nell'accessibilita'  del  sito  web  o  dei  servizi
illegali,  nonche'  alla  European  Union  Internet   Referral   Unit
dell'Europol  e  al  soggetto  che  ha   richiesto   l'adozione   del
provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete,
i soggetti gestori di motori di ricerca  e  i  fornitori  di  servizi
della  societa'  dell'informazione  coinvolti  a   qualsiasi   titolo
nell'accessibilita' del sito web o dei servizi illegali  eseguono  il
provvedimento dell'Autorita' senza alcun indugio e,  comunque,  entro
il termine massimo di 30 minuti dalla notificazione, disabilitando la
risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di
rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al comma 4  o
comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative  necessarie
per rendere  non  fruibili  da  parte  degli  utilizzatori  finali  i
contenuti diffusi abusivamente. 
  6.  Nel  caso  in  cui  l'indirizzo  IP  soggetto  a  blocco  della
risoluzione DNS dei nomi di dominio o a blocco dell'instradamento del
traffico di rete su richiesta dei  soggetti  legittimati  di  cui  al
comma 4 si trovi all'interno dell'Unione  europea,  l'Autorita'  puo'
prevedere partenariati con i propri omologhi su base  volontaria  per
contrastare piu' efficacemente la distribuzione di contenuti  diffusi
abusivamente nel territorio dell'Unione  europea.  Nel  caso  in  cui
l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS  dei  nomi  di
dominio e  a  blocco  dell'instradamento  del  traffico  di  rete  su
richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi  al  di
fuori del territorio dell'Unione europea,  l'Autorita'  e'  tenuta  a
farlo inserire in tempi  ragionevoli  nella  Counterfeit  and  Piracy
Watch List compilata annualmente dalla Commissione europea. 
  7. L'Autorita' trasmette alla procura della  Repubblica  presso  il
tribunale di  Roma  l'elenco  dei  provvedimenti  di  disabilitazione
adottati ai  sensi  del  presente  articolo,  con  l'indicazione  dei
prestatori di servizi e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti
sono  stati  notificati.  Su  richiesta  della  stessa  Autorita',  i
destinatari dei provvedimenti informano  senza  indugio  la  medesima
procura della Repubblica di tutte le attivita' svolte in  adempimento
dei predetti provvedimenti e  comunicano  ogni  dato  o  informazione
esistente   nella   loro   disponibilita'   che   possa    consentire
l'identificazione dei fornitori dei contenuti diffusi abusivamente. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 33,  comma  3,  del
          decreto  legislativo  8  novembre  2021,  n.  208,  recante
          «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio,  del  14  novembre  2018,  recante
          modifica   della   direttiva   2010/13/UE,   relativa    al
          coordinamento  di  determinate  disposizioni   legislative,
          regolamentari  e   amministrative   degli   Stati   membri,
          concernente il testo unico per la fornitura di  servizi  di
          media audiovisivi in considerazione  dell'evoluzione  delle
          realta' del mercato»: 
                «(Omissis) 
                3.  Il  Ministero  con  proprio  decreto   individua,
          inoltre,  sentita  l'Autorita',  gli  eventi  di  interesse
          sociale o di grande interesse pubblico, come anche definiti
          ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del  decreto
          legislativo del 9 gennaio  del  2008,  n.  9,  offerti,  in
          diretta o  in  differita,  in  chiaro  o  a  pagamento,  al
          pubblico italiano, di cui deve essere garantita,  a  tutela
          dell'utenza, la fruizione nel rispetto di adeguati standard
          di regolarita', continuita' del servizio e  qualita'  delle
          immagini, come  determinati  dall'Autorita'  ai  sensi  del
          comma 4.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  22,  paragrafo  2,
          del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico
          dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE
          (regolamento sui servizi digitali): 
                «(Omissis) 
                La qualifica di "segnalatore attendibile" a norma del
          presente regolamento viene riconosciuta,  su  richiesta  di
          qualunque ente, dal coordinatore dei servizi digitali dello
          Stato  membro  in  cui  e'  stabilito  il  richiedente   al
          richiedente che abbia dimostrato  di  soddisfare  tutte  le
          condizioni seguenti: 
                  a) dispone di capacita' e competenze particolari ai
          fini  dell'individuazione,  dell'identificazione  e   della
          notifica di contenuti illegali; 
                  b)  e'  indipendente  da  qualsiasi  fornitore   di
          piattaforme online; 
                  c)  svolge  le  proprie  attivita'   al   fine   di
          presentare le segnalazioni in modo  diligente,  accurato  e
          obiettivo.».