Art. 3 
 
                    Misure per il contrasto della 
         pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941,  n.
633, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
    «h-bis) abusivamente, anche con le modalita' indicate al comma  1
dell'articolo  85-bis  del  testo  unico  delle  leggi  di   pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue  la
fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in  tutto
o in parte, di un'opera  cinematografica,  audiovisiva  o  editoriale
ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la  comunicazione  al
pubblico della fissazione abusivamente eseguita». 
  2. Dopo il numero 4) del  terzo  comma  dell'articolo  131-bis  del
codice penale e' aggiunto il seguente: 
    «4-bis) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III  del
titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti
di cui all'articolo 171 della medesima legge». 
  3. All'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941,  n.  633,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) dopo la parola: «duplica,» sono inserite le seguenti: «mette
a disposizione,»; 
      2) dopo la parola: «supporti» sono  inserite  le  seguenti:  «o
servizi»; 
    b) al comma 2: 
      1) dopo la parola: «noleggiate» sono inserite le  seguenti:  «o
per la quantita' di opere o materiali  protetti  resi  potenzialmente
accessibili in maniera abusiva attraverso gli  strumenti  di  cui  al
comma 1»; 
      2) le parole: «euro 1032,00» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«euro 5.000». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 171-ter,  comma  1,
          della legge 22 aprile 1941, n. 633: 
                «(Omissis) 
                1. E' punito, se il fatto e'  commesso  per  uso  non
          personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni  e  con
          la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini
          di lucro: 
                  a) abusivamente  duplica,  riproduce,  trasmette  o
          diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o
          in  parte,  un'opera  dell'ingegno  destinata  al  circuito
          televisivo, cinematografico, della vendita o del  noleggio,
          dischi,  nastri  o  supporti  analoghi  ovvero  ogni  altro
          supporto  contenente  fonogrammi  o  videogrammi  di  opere
          musicali,  cinematografiche  o  audiovisive  assimilate   o
          sequenze di immagini in movimento; 
                  b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde  in
          pubblico, con qualsiasi  procedimento,  opere  o  parti  di
          opere letterarie, drammatiche, scientifiche  o  didattiche,
          musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali,  anche
          se inserite in opere collettive o composite o banche dati; 
                  c) pur non  avendo  concorso  alla  duplicazione  o
          riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene
          per la vendita o la distribuzione,  distribuisce,  pone  in
          commercio, concede in noleggio o comunque cede a  qualsiasi
          titolo, proietta  in  pubblico,  trasmette  a  mezzo  della
          televisione con qualsiasi procedimento, trasmette  a  mezzo
          della radio, fa ascoltare in  pubblico  le  duplicazioni  o
          riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); 
                  d) detiene per la vendita o la distribuzione,  pone
          in commercio, vende, noleggia,  cede  a  qualsiasi  titolo,
          proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della
          televisione  con  qualsiasi  procedimento,   videocassette,
          musicassette, qualsiasi supporto  contenente  fonogrammi  o
          videogrammi   di   opere   musicali,   cinematografiche   o
          audiovisive o sequenze di immagini in movimento,  od  altro
          supporto  per  il  quale  e'  prescritta,  ai  sensi  della
          presente legge,  l'apposizione  di  contrassegno  da  parte
          della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.),
          privi del contrassegno medesimo o  dotati  di  contrassegno
          contraffatto o alterato; 
                  e)  in  assenza  di  accordo   con   il   legittimo
          distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un
          servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di
          apparati  atti  alla  decodificazione  di  trasmissioni  ad
          accesso condizionato; 
                  f) introduce nel territorio  dello  Stato,  detiene
          per la vendita o  la  distribuzione,  distribuisce,  vende,
          concede in noleggio,  cede  a  qualsiasi  titolo,  promuove
          commercialmente,  installa  dispositivi   o   elementi   di
          decodificazione speciale che  consentono  l'accesso  ad  un
          servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; 
                  f-bis)  fabbrica,  importa,  distribuisce,   vende,
          noleggia, cede  a  qualsiasi  titolo,  pubblicizza  per  la
          vendita o il noleggio, o  detiene  per  scopi  commerciali,
          attrezzature, prodotti o componenti ovvero  presta  servizi
          che abbiano la prevalente finalita' o l'uso commerciale  di
          eludere efficaci misure tecnologiche di  cui  all'art.  102
          quater ovvero siano  principalmente  progettati,  prodotti,
          adattati o realizzati con la finalita' di rendere possibile
          o facilitare l'elusione di predette misure. Fra  le  misure
          tecnologiche  sono  comprese  quelle   applicate,   o   che
          residuano, a seguito della rimozione delle misure  medesime
          conseguentemente a iniziativa volontaria dei  titolari  dei
          diritti o ad accordi tra questi ultimi e i  beneficiari  di
          eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di  provvedimenti
          dell'autorita' amministrativa o giurisdizionale; 
                  h) abusivamente rimuove o  altera  le  informazioni
          elettroniche di  cui  all'articolo  102  quinquies,  ovvero
          distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per
          radio o per televisione, comunica o  mette  a  disposizione
          del pubblico opere o altri  materiali  protetti  dai  quali
          siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche
          stesse. 
                  h-bis)  abusivamente,  anche   con   le   modalita'
          indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis  del  testo  unico
          delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto
          18 giugno 1931, n. 773, esegue la  fissazione  su  supporto
          digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o  in  parte,
          di  un'opera  cinematografica,  audiovisiva  o   editoriale
          ovvero  effettua  la  riproduzione,   l'esecuzione   o   la
          comunicazione al  pubblico  della  fissazione  abusivamente
          eseguita». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 131-bis,  comma  3,
          del codice penale, cosi'  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «(Omissis) 
                3. L'offesa non  puo'  altresi'  essere  ritenuta  di
          particolare tenuita' quando si procede: 
                  1) per delitti, puniti con una pena  superiore  nel
          massimo a due anni e sei mesi di  reclusione,  commessi  in
          occasione o a causa di manifestazioni sportive; 
                  2) per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e
          341 bis, quando il fatto e' commesso nei  confronti  di  un
          ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un  ufficiale
          o  agente  di  polizia  giudiziaria  nell'esercizio   delle
          proprie  funzioni,  nonche'   per   il   delitto   previsto
          dall'articolo 343; 
                  3) per i delitti,  consumati  o  tentati,  previsti
          dagli articoli 314, primo comma, 317, 318,  319,  319  bis,
          319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322,  322  bis,
          391  bis,  423,  423-bis,  558-bis,  582,   nelle   ipotesi
          aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma,  numeri
          2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo  comma,
          583, secondo comma,  583-bis,  593-ter,  600-bis,  600-ter,
          primo   comma,    609-bis,    609-quater,    609-quinquies,
          609-undecies, 612-bis, 612-ter, 613-bis, 628, terzo  comma,
          629, 644, 648-bis, 648-ter; 
                  4) per i delitti,  consumati  o  tentati,  previsti
          dall'articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978,
          n. 194, dall'articolo 73 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i  delitti
          di cui al comma 5 del medesimo articolo, e  dagli  articoli
          184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
                  4-bis) per i delitti previsti dalla sezione II  del
          capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941, n. 633,
          salvo che per i  delitti  di  cui  all'articolo  171  della
          medesima legge». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 174-ter, commi 1  e
          2 della legge 22 aprile 1941, n. 633: 
                «Art. 174-ter. - 1. Chiunque  abusivamente  utilizza,
          anche via etere o via cavo, duplica, mette a  disposizione,
          riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento,
          anche avvalendosi di strumenti atti ad  eludere  le  misure
          tecnologiche di protezione,  opere  o  materiali  protetti,
          oppure acquista o noleggia supporti o servizi  audiovisivi,
          fonografici, informatici o multimediali non  conformi  alle
          prescrizioni della  presente  legge,  ovvero  attrezzature,
          prodotti o componenti atti ad eludere misure di  protezione
          tecnologiche e' punito, purche' il fatto non concorra con i
          reati  di  cui  agli  articoli   171,   171-bis,   171-ter,
          171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la
          sanzione amministrativa pecuniaria di euro  154  e  con  le
          sanzioni accessorie della confisca del  materiale  e  della
          pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a
          diffusione nazionale. 
                2. In caso di  recidiva  o  di  fatto  grave  per  la
          quantita' delle  violazioni  o  delle  copie  acquistate  o
          noleggiate o per la quantita' di opere o materiali protetti
          resi  potenzialmente   accessibili   in   maniera   abusiva
          attraverso gli strumenti di cui al  comma  1,  la  sanzione
          amministrativa e' aumentata sino ad euro 5.000 ed il  fatto
          e' punito con la confisca degli strumenti e del  materiale,
          con la  pubblicazione  del  provvedimento  su  due  o  piu'
          giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o  piu'
          periodici specializzati nel settore dello spettacolo e,  se
          si tratta di attivita' imprenditoriale, con la revoca della
          concessione    o    dell'autorizzazione    di    diffusione
          radiotelevisiva  o  dell'autorizzazione   per   l'esercizio
          dell'attivita' produttiva o commerciale».