Art. 5 
 
                       Sanzioni amministrative 
 
  1. In  caso  di  inottemperanza  agli  obblighi  prescritti  con  i
provvedimenti di cui all'articolo 2 della presente legge, l'Autorita'
applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 31,  terzo  periodo,
della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 31,  terzo
          periodo, della  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante
          «Istituzione   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
          radiotelevisivo»: 
                «(Omissis) 
                Se   l'inottemperanza   riguarda   ordini   impartiti
          dall'Autorita' nell'esercizio delle sue funzioni di  tutela
          del diritto d'autore e dei diritti connessi, si  applica  a
          ciascun soggetto interessato  una  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro  diecimila  fino  al  2  per  cento  del
          fatturato   realizzato   nell'ultimo    esercizio    chiuso
          anteriormente  alla  notifica   della   contestazione.   Le
          sanzioni amministrative pecuniarie  previste  dal  presente
          comma sono irrogate dall'Autorita'».