IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»;
Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza 2021» e, in particolare, l'articolo 2 che
attribuisce al Governo la delega ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della medesima legge, un decreto
legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema
informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine
di promuovere la massima pubblicita' e trasparenza, anche in forma
sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti
i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e
sicurezza;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n 196, concernente il
codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Considerato che l'eterogeneita' del fenomeno delle concessioni di
beni pubblici rende necessaria la costituzione di banche dati
settoriali o locali, in aggiunta a quelle esistenti, destinate ad
alimentare il sistema informativo gestito dal Ministero dell'economia
e delle finanze, al fine di soddisfare specifiche esigenze
conoscitive;
Considerato, inoltre, che obiettivo della delega e' di pervenire ad
una mappatura di tutti i rapporti concessori;
Ritenuto che la complessita' tecnica del sistema di rilevazione
rende necessario avvalersi di una societa' specializzata nella
costituzione e gestione di banche dati, da individuarsi tra le
societa' strumentali interamente partecipate dal Ministero
dell'economia e delle finanze;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 16 settembre 2022;
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali,
in data 10 novembre 2022;
Acquisito il parere dalla Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 30 novembre 2022;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 17 luglio 2023;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie,
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Sistema informativo di rilevazione
delle concessioni di beni pubblici
1. E' costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
il sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni
pubblici (SICONBEP) al fine di promuovere la massima pubblicita' e
trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle
informazioni relativi alle concessioni di beni pubblici, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 7.
2. L'alimentazione del sistema informativo avviene con
l'acquisizione delle informazioni detenute dai soggetti di cui
all'articolo 2, che siano o meno organizzate in banche dati,
garantendo il coordinamento e tramite l'interoperabilita' con gli
altri sistemi informativi esistenti in materia di concessione di beni
pubblici. L'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 2 si intende
assolto nel caso in cui i dati siano stati inseriti nei sistemi
informativi gestiti dai soggetti di cui al medesimo articolo, a
condizione che tali sistemi:
a) siano conformi alle linee guida di cui all'articolo 4, comma
1;
b) siano interoperabili con il sistema informativo di cui al
comma 1.
3. Per la messa in opera e la gestione del sistema informativo di
cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze
si avvale della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. Per la costituzione del sistema informativo di cui al comma 1 e'
autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2023. Per la sua
gestione, manutenzione e sviluppo e' autorizzata la spesa di euro 2
milioni annui a decorrere dal 2024.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 76 della Costituzione:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta l'art. 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118
(legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021):
«Art. 2 (Delega al Governo per la mappatura e la
trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, entro undici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo
per la costituzione e il coordinamento di un sistema
informativo di rilevazione delle concessioni di beni
pubblici al fine di promuovere la massima pubblicita' e
trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati
e delle informazioni relativi a tutti i rapporti
concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e
sicurezza.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e'
adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione dell'ambito oggettivo della
rilevazione, includendo tutti gli atti, i contratti e le
convenzioni che comportano l'attribuzione a soggetti
privati o pubblici dell'utilizzo in via esclusiva del bene
pubblico;
b) identificazione dei destinatari degli obblighi
di comunicazione continuativa dei dati in tutte le
amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, che abbiano la proprieta' del bene
ovvero la sua gestione;
c) previsione della piena conoscibilita' della
durata, dei rinnovi in favore del medesimo concessionario o
di una societa' dallo stesso controllata o ad esso
collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,
del canone, dei beneficiari e della natura della
concessione, dell'ente proprietario e, se diverso,
dell'ente gestore, nonche' di ogni altro dato utile a
verificare la proficuita' dell'utilizzo economico del bene
in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene
stesso nell'interesse pubblico;
d) obbligo di trasmissione e gestione dei dati
esclusivamente in modalita' telematica;
e) standardizzazione della nomenclatura e delle
altre modalita' di identificazione delle categorie di beni
oggetto di rilevazione per classi omogenee di beni, in
relazione alle esigenze di analisi economica del fenomeno;
f) affidamento della gestione del sistema
informativo di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e
delle finanze;
g) previsione di adeguate forme di trasparenza dei
dati di cui alla lettera c), anche in modalita' telematica,
nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati
personali;
h) coordinamento e interoperabilita' con gli altri
sistemi informativi e di trasparenza esistenti in materia
di concessioni di beni pubblici.
3. Per l'attuazione del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e
2 milioni di euro per l'anno 2023 per la progettazione e la
realizzazione del sistema informativo di cui al comma 1,
nonche' la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2024 per la sua gestione, la sua manutenzione e
il suo sviluppo.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede,
quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero, e, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante:
«Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante:
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
aprile 2013, n. 80.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n 196,
concernente il codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2003, n. 174, S.O.
- Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il comma 15 dell'art. 83 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria:
«Art. 83 (Efficienza dell'Amministrazione
finanziaria). - 1.-14. (omissis).
15. Al fine di garantire la continuita' delle
funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e
finanziari, i diritti dell'azionista della societa' di
gestione del sistema informativo dell'amministrazione
finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge
30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6,
comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli
atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono
abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il
presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto
di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro
il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383,
terzo comma, del Codice civile.».