Art. 3 
 
                  Ambito oggettivo di applicazione 
 
  1. La rilevazione comprende tutti i beni appartenenti al demanio  e
al patrimonio indisponibile di cui agli articoli da  822  a  830  del
codice civile che formano oggetto di atti,  contratti  e  convenzioni
comportanti   l'attribuzione   a   soggetti   privati   o    pubblici
dell'utilizzo in via esclusiva di tali beni. 
  2. Il sistema informativo di cui all'articolo 1 e'  alimentato  con
le seguenti  informazioni  minime,  per  quanto  compatibili  con  lo
specifico regime concessorio: 
    a) la natura del bene oggetto di concessione, 
    b) l'ente proprietario e, se diverso, l'ente gestore; 
    c) le generalita' del concessionario; 
    d) la modalita' di assegnazione della concessione; 
    e)  l'identificativo  dell'atto,  del  contratto   ovvero   della
convenzione che regola la concessione; 
    f) la durata della concessione; 
    g) i rinnovi  in  favore  del  medesimo  concessionario,  di  una
societa' dallo stesso  controllata  o  ad  esso  collegata  ai  sensi
dell'articolo 2359 del codice civile; 
    h) l'entita' del canone concessorio nonche' ogni altro dato utile
a verificare la proficuita' dell'utilizzo economico del bene  in  una
prospettiva di tutela e valorizzazione del bene stesso nell'interesse
pubblico. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riportano gli  artt.  da  822  a  830  del  codice
          civile: 
                «Art. 822 (Demanio  pubblico).  -  Appartengono  allo
          Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del  mare,
          la spiaggia, le rade e i porti;  i  fiumi,  i  torrenti,  i
          laghi e le altre acque definite pubbliche  dalle  leggi  in
          materia; le opere destinate alla difesa nazionale. 
                Fanno  parimenti  parte  del  demanio  pubblico,   se
          appartengono allo Stato, le  strade,  le  autostrade  e  le
          strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili
          riconosciuti d'interesse storico, archeologico e  artistico
          a norma delle leggi in  materia;  le  raccolte  dei  musei,
          delle pinacoteche,  degli  archivi,  delle  biblioteche;  e
          infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati  al
          regime proprio del demanio pubblico». 
                «Art.   823   (Condizione   giuridica   del   demanio
          pubblico). - I beni che fanno parte  del  demanio  pubblico
          sono inalienabili e non possono formare oggetto di  diritti
          a favore di terzi, se non nei modi e nei  limiti  stabiliti
          dalle leggi che li riguardano. 
                Spetta all'autorita'  amministrativa  la  tutela  dei
          beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facolta'
          sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi  dei
          mezzi ordinari a difesa della  proprieta'  e  del  possesso
          regolati dal presente codice.». 
                «Art. 824 (Beni delle province e dei comuni  soggetti
          al regime dei beni demaniali). - I  beni  della  specie  di
          quelli indicati dal secondo  comma  dell'articolo  822,  se
          appartengono alle province o ai comuni,  sono  soggetti  al
          regime del demanio pubblico. 
                Allo stesso regime  sono  soggetti  i  cimiteri  e  i
          mercati comunali.». 
                «Art. 825 (Diritti demaniali su beni altrui). -  Sono
          parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti
          reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su
          beni appartenenti  ad  altri  soggetti,  quando  i  diritti
          stessi sono costituiti per l'utilita' di  alcuno  dei  beni
          indicati dagli articoli precedenti o per  il  conseguimento
          di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui
          servono i beni medesimi.». 
                «Art. 826 (Patrimonio dello Stato, delle  province  e
          dei  comuni).  -  I  beni  appartenenti  allo  Stato,  alle
          province e ai comuni, i quali non  siano  della  specie  di
          quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il
          patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e
          dei comuni. 
                Fanno parte del patrimonio indisponibile dello  Stato
          le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono
          il demanio forestale dello Stato, le  miniere,  le  cave  e
          torbiere  quando  la  disponibilita'  ne  e'  sottratta  al
          proprietario  del  fondo,  le  cose  d'interesse   storico,
          archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da
          chiunque e in qualunque modo ritrovate  nel  sottosuolo,  i
          beni  costituenti  la  dotazione  della  presidenza   della
          Repubblica,  le  caserme,  gli  armamenti,  gli  aeromobili
          militari e le navi da guerra. 
                Fanno parte del patrimonio indisponibile dello  Stato
          o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la
          loro appartenenza, gli edifici destinati a sede  di  uffici
          pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni  destinati  a
          un pubblico servizio.». 
                «Art. 827 (Beni immobili vacanti). - I beni  immobili
          che non sono in proprieta' di alcuno spettano al patrimonio
          dello Stato.». 
                «Art.   828   (Condizione    giuridica    dei    beni
          patrimoniali). - I beni  che  costituiscono  il  patrimonio
          dello Stato, delle province e dei comuni sono soggetti alle
          regole particolari che li concernono e, in  quanto  non  e'
          diversamente disposto, alle regole del presente codice. 
                I beni che fanno parte del  patrimonio  indisponibile
          non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non
          nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.». 
                «Art.  829  (Passaggio  di  beni   dal   demanio   al
          patrimonio). - Il passaggio dei beni dal  demanio  pubblico
          al   patrimonio   dello   Stato    dev'essere    dichiarato
          dall'autorita' amministrativa. Dell'atto deve  essere  dato
          annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
                Per quanto riguarda  i  beni  delle  province  e  dei
          comuni, il  provvedimento  che  dichiara  il  passaggio  al
          patrimonio deve essere pubblicato nei modi stabiliti per  i
          regolamenti comunali e provinciali.». 
                «Art.   830   (Beni   degli   enti    pubblici    non
          territoriali). - I beni appartenenti agli enti pubblici non
          territoriali sono soggetti alle regole del presente codice,
          salve le disposizioni delle leggi speciali. 
                Ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico
          servizio si  applica  la  disposizione  del  secondo  comma
          dell'articolo 828.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2359 del Codice civile: 
                «Art.   2359   (Societa'   controllate   e   societa'
          collegate). - Sono considerate societa' controllate: 
                  1) le societa' in  cui  un'altra  societa'  dispone
          della  maggioranza  dei  voti  esercitabili  nell'assemblea
          ordinaria; 
                  2) le societa' in cui un'altra societa' dispone  di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
                  3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante
          di un'altra  societa'  in  virtu'  di  particolari  vincoli
          contrattuali con essa. 
                Ai fini dell'applicazione dei  numeri  1)  e  2)  del
          primo comma si computano anche i voti spettanti a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
                Sono considerate collegate le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.».