Art. 3
Ambito oggettivo di applicazione
1. La rilevazione comprende tutti i beni appartenenti al demanio e
al patrimonio indisponibile di cui agli articoli da 822 a 830 del
codice civile che formano oggetto di atti, contratti e convenzioni
comportanti l'attribuzione a soggetti privati o pubblici
dell'utilizzo in via esclusiva di tali beni.
2. Il sistema informativo di cui all'articolo 1 e' alimentato con
le seguenti informazioni minime, per quanto compatibili con lo
specifico regime concessorio:
a) la natura del bene oggetto di concessione,
b) l'ente proprietario e, se diverso, l'ente gestore;
c) le generalita' del concessionario;
d) la modalita' di assegnazione della concessione;
e) l'identificativo dell'atto, del contratto ovvero della
convenzione che regola la concessione;
f) la durata della concessione;
g) i rinnovi in favore del medesimo concessionario, di una
societa' dallo stesso controllata o ad esso collegata ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile;
h) l'entita' del canone concessorio nonche' ogni altro dato utile
a verificare la proficuita' dell'utilizzo economico del bene in una
prospettiva di tutela e valorizzazione del bene stesso nell'interesse
pubblico.
Note all'art. 3:
- Si riportano gli artt. da 822 a 830 del codice
civile:
«Art. 822 (Demanio pubblico). - Appartengono allo
Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare,
la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i
laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in
materia; le opere destinate alla difesa nazionale.
Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se
appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le
strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili
riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico
a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei,
delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e
infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al
regime proprio del demanio pubblico».
«Art. 823 (Condizione giuridica del demanio
pubblico). - I beni che fanno parte del demanio pubblico
sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti
a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti
dalle leggi che li riguardano.
Spetta all'autorita' amministrativa la tutela dei
beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facolta'
sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei
mezzi ordinari a difesa della proprieta' e del possesso
regolati dal presente codice.».
«Art. 824 (Beni delle province e dei comuni soggetti
al regime dei beni demaniali). - I beni della specie di
quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822, se
appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al
regime del demanio pubblico.
Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i
mercati comunali.».
«Art. 825 (Diritti demaniali su beni altrui). - Sono
parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti
reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su
beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti
stessi sono costituiti per l'utilita' di alcuno dei beni
indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento
di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui
servono i beni medesimi.».
«Art. 826 (Patrimonio dello Stato, delle province e
dei comuni). - I beni appartenenti allo Stato, alle
province e ai comuni, i quali non siano della specie di
quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il
patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e
dei comuni.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato
le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono
il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e
torbiere quando la disponibilita' ne e' sottratta al
proprietario del fondo, le cose d'interesse storico,
archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da
chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i
beni costituenti la dotazione della presidenza della
Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili
militari e le navi da guerra.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato
o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la
loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici
pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a
un pubblico servizio.».
«Art. 827 (Beni immobili vacanti). - I beni immobili
che non sono in proprieta' di alcuno spettano al patrimonio
dello Stato.».
«Art. 828 (Condizione giuridica dei beni
patrimoniali). - I beni che costituiscono il patrimonio
dello Stato, delle province e dei comuni sono soggetti alle
regole particolari che li concernono e, in quanto non e'
diversamente disposto, alle regole del presente codice.
I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile
non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non
nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.».
«Art. 829 (Passaggio di beni dal demanio al
patrimonio). - Il passaggio dei beni dal demanio pubblico
al patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato
dall'autorita' amministrativa. Dell'atto deve essere dato
annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per quanto riguarda i beni delle province e dei
comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al
patrimonio deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i
regolamenti comunali e provinciali.».
«Art. 830 (Beni degli enti pubblici non
territoriali). - I beni appartenenti agli enti pubblici non
territoriali sono soggetti alle regole del presente codice,
salve le disposizioni delle leggi speciali.
Ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico
servizio si applica la disposizione del secondo comma
dell'articolo 828.».
- Si riporta il testo dell'art. 2359 del Codice civile:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa'
collegate). - Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone
della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante
di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del
primo comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.».