Art. 4 
 
                        Trasmissione dei dati 
 
  1. Le specifiche tecniche, le modalita' e la tempistica per l'invio
dei dati al SICONBEP da parte dei soggetti di cui all'articolo 2 sono
definite dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso linee
guida, adottate sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  e  pubblicate  sul
proprio sito internet istituzionale. 
  2. Le linee guida individuano, in  particolare,  le  categorie  dei
beni oggetto di rilevazione, distribuite per classi  omogenee,  sulla
base delle  caratteristiche  fisiche,  giuridiche  ed  economiche  di
ciascun bene, avendo riguardo alle esigenze di analisi economica  del
fenomeno,  nonche'  i  criteri  standard   da   utilizzare   per   la
comunicazione dei  dati,  con  riferimento  alle  nomenclature  e  ai
sistemi di misurazione fisici ed economici. 
  3. Il Responsabile per la trasparenza di cui  all'articolo  43  del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33  e'  il  responsabile  delle
comunicazioni dei dati  e  delle  informazioni  di  cui  al  presente
decreto, salvo diversa individuazione da  parte  dell'amministrazione
tenuta agli obblighi di cui all'articolo 2. L'omessa comunicazione da
parte del responsabile costituisce  illecito  disciplinare  a  carico
dello stesso. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo dell'art. 8 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281 si veda nelle note alle premesse. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  43  del   decreto
          legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
          riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi  di
          pubblicita', trasparenza e diffusione  di  informazioni  da
          parte delle pubbliche amministrazioni): 
                «Art. 43 (Responsabile  per  la  trasparenza).  -  1.
          All'interno di ogni amministrazione il responsabile per  la
          prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1,  comma
          7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge,  di  norma,
          le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di  seguito
          "Responsabile", e il suo nominativo e' indicato  nel  Piano
          triennale  per  la   prevenzione   della   corruzione.   Il
          responsabile svolge stabilmente un'attivita'  di  controllo
          sull'adempimento  da   parte   dell'amministrazione   degli
          obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,
          assicurando la completezza, la chiarezza e  l'aggiornamento
          delle   informazioni   pubblicate,    nonche'    segnalando
          all'organo    di    indirizzo    politico,    all'Organismo
          indipendente di valutazione (OIV), all'Autorita'  nazionale
          anticorruzione e,  nei  casi  piu'  gravi,  all'ufficio  di
          disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento  degli
          obblighi di pubblicazione. 
                2. 
                3.   I   dirigenti    responsabili    degli    uffici
          dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e  regolare
          flusso  delle  informazioni  da  pubblicare  ai  fini   del
          rispetto dei termini stabiliti dalla legge. 
                4. I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il
          responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la
          regolare  attuazione  dell'accesso  civico  sulla  base  di
          quanto stabilito dal presente decreto. 
                5. In relazione alla loro gravita',  il  responsabile
          segnala i casi di inadempimento o di  adempimento  parziale
          degli obblighi in materia di pubblicazione  previsti  dalla
          normativa  vigente,  all'ufficio  di  disciplina,  ai  fini
          dell'eventuale attivazione del  procedimento  disciplinare.
          Il  responsabile  segnala  altresi'  gli  inadempimenti  al
          vertice  politico  dell'amministrazione,  all'OIV  ai  fini
          dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'.».