Art. 4
Trasmissione dei dati
1. Le specifiche tecniche, le modalita' e la tempistica per l'invio
dei dati al SICONBEP da parte dei soggetti di cui all'articolo 2 sono
definite dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso linee
guida, adottate sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e pubblicate sul
proprio sito internet istituzionale.
2. Le linee guida individuano, in particolare, le categorie dei
beni oggetto di rilevazione, distribuite per classi omogenee, sulla
base delle caratteristiche fisiche, giuridiche ed economiche di
ciascun bene, avendo riguardo alle esigenze di analisi economica del
fenomeno, nonche' i criteri standard da utilizzare per la
comunicazione dei dati, con riferimento alle nomenclature e ai
sistemi di misurazione fisici ed economici.
3. Il Responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e' il responsabile delle
comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui al presente
decreto, salvo diversa individuazione da parte dell'amministrazione
tenuta agli obblighi di cui all'articolo 2. L'omessa comunicazione da
parte del responsabile costituisce illecito disciplinare a carico
dello stesso.
Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 43 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni):
«Art. 43 (Responsabile per la trasparenza). - 1.
All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la
prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma
7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma,
le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito
"Responsabile", e il suo nominativo e' indicato nel Piano
triennale per la prevenzione della corruzione. Il
responsabile svolge stabilmente un'attivita' di controllo
sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,
assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento
delle informazioni pubblicate, nonche' segnalando
all'organo di indirizzo politico, all'Organismo
indipendente di valutazione (OIV), all'Autorita' nazionale
anticorruzione e, nei casi piu' gravi, all'ufficio di
disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli
obblighi di pubblicazione.
2.
3. I dirigenti responsabili degli uffici
dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare
flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del
rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
4. I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il
responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la
regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di
quanto stabilito dal presente decreto.
5. In relazione alla loro gravita', il responsabile
segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale
degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini
dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.
Il responsabile segnala altresi' gli inadempimenti al
vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini
dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'.».