Art. 5 
 
                   Banche dati settoriali e locali 
 
  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze  puo'  promuovere  la
costituzione, con risorse  disponibili  a  legislazione  vigente,  da
parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, anche in
forma  associata,  di  banche  dati  settoriali  o  locali,  ove   lo
richiedano specifiche esigenze conoscitive che non siano  soddisfatte
con i patrimoni informativi disponibili, al  fine  di  alimentare  il
sistema informativo di cui all'articolo 1.