Art. 5
Banche dati settoriali e locali
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' promuovere la
costituzione, con risorse disponibili a legislazione vigente, da
parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, anche in
forma associata, di banche dati settoriali o locali, ove lo
richiedano specifiche esigenze conoscitive che non siano soddisfatte
con i patrimoni informativi disponibili, al fine di alimentare il
sistema informativo di cui all'articolo 1.