Art. 6
Trasparenza
1. I dati di cui all'articolo 3, comma 2, sono pubblicati, anche in
forma aggregata, su apposita sezione dedicata del sito internet
istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, fatte
salve le limitazioni di cui all'articolo 7.
2. Non sono oggetto di pubblicazione i dati identificativi delle
persone fisiche beneficiarie di concessioni, dai quali possa
evincersi lo stato di salute o la situazione di disagio
economico-sociale degli stessi.