Art. 6 
 
                             Trasparenza 
 
  1. I dati di cui all'articolo 3, comma 2, sono pubblicati, anche in
forma aggregata, su  apposita  sezione  dedicata  del  sito  internet
istituzionale del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  fatte
salve le limitazioni di cui all'articolo 7. 
  2. Non sono oggetto di pubblicazione i  dati  identificativi  delle
persone  fisiche  beneficiarie  di  concessioni,  dai   quali   possa
evincersi  lo  stato  di  salute   o   la   situazione   di   disagio
economico-sociale degli stessi.