Art. 8
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di
cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto,
ad esclusione dell'articolo 1, non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 26 luglio 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei
ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 2, comma 3, della legge 5
agosto 2022, n. 118 si veda nelle note alle premesse.