Art. 8 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
all'articolo 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse  di
cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118. 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  decreto,
ad esclusione dell'articolo 1, non devono derivare nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 26 luglio 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Meloni, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Giorgetti, Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Calderoli, Ministro  per  gli  affari
                                regionali e le autonomie 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per il testo dell'art. 2,  comma  3,  della  legge  5
          agosto 2022, n. 118 si veda nelle note alle premesse.