Art. 3
Emissione degli ordini di rimozione
1. L'autorita' competente a emettere un ordine di rimozione nei
confronti di un prestatore di servizi di hosting ai sensi
dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, quando i contenuti
terroristici di cui all'articolo 2, punto 7) del regolamento sono
riconducibili a un delitto con finalita' di terrorismo, e' l'ufficio
del pubblico ministero competente in base alle disposizioni del
codice di procedura penale. Fuori dei casi di cui al primo periodo,
l'ordine di rimozione e' emesso dall'ufficio del pubblico ministero
del tribunale del capoluogo del distretto che ha acquisito per primo
la notizia relativa alla presenza sulle reti di telecomunicazioni
disponibili al pubblico di contenuti terroristici.
2. I procuratori della Repubblica degli uffici distrettuali, entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
individuano tra il personale addetto alle sezioni di polizia
giudiziaria il punto di contatto di cui all'articolo 12, paragrafo 2,
del regolamento e assumono le iniziative necessarie ad assicurare
adeguata pubblicita' alle informazioni ad esso relative.
Nell'assolvimento dei propri compiti, il punto di contatto puo'
avvalersi del supporto tecnico dell'organo del Ministero dell'interno
per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione.
3. Il pubblico ministero informa immediatamente il Procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo della ricezione della notizia di
cui al comma 1.
4. Ai fini della emissione dell'ordine di rimozione, il pubblico
ministero acquisisce ogni necessario elemento informativo e
valutativo, anche presso il C.A.S.A.
5. Il pubblico ministero puo', con decreto motivato, ritardare
l'emissione dell'ordine di rimozione quando sia necessario per
acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o
la cattura dei responsabili dei delitti di cui al comma 1.
6. L'ordine di rimozione e' adottato con decreto motivato ed e'
portato a conoscenza dei destinatari preferibilmente per il tramite
di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all'organo
del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei
servizi di telecomunicazione. In caso di contenuti generati dagli
utenti e ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti terzi, e'
disposta la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti.
7. Prima di adottare i decreti indicati ai commi 5 e 6, il pubblico
ministero informa il Procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo.
8. Ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, in
caso di mancato adempimento, si dispone l'interdizione dell'accesso
al dominio internet nelle forme e con le modalita' di cui
all'articolo 321 del codice di procedura penale, garantendo comunque,
ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle
condotte illecite.
9. I prestatori di servizi di hosting che hanno ricevuto l'ordine
di rimozione e i fornitori dei contenuti che, in conseguenza
dell'ordine, sono stati rimossi o resi inaccessibili, nei dieci
giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, possono
presentare opposizione innanzi al giudice per le indagini
preliminari, che provvede con ordinanza in camera di consiglio a
norma dell'articolo 127 del codice di procedura penale. Nondimeno, il
ricorso per cassazione avverso l'ordinanza e' ammesso unicamente per
violazione di legge.
Note all'art. 3:
- Per il regolamento (UE) 2021/784 si veda nelle note
all'art. 1.
- Si riporta il testo degli articoli 127 e 321 del
codice di procedura penale:
«Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio). - 1.
Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice
o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e
ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone
interessate e ai difensori. L'avviso e' comunicato o
notificato almeno dieci giorni prima della data predetta.
Se l'imputato e' privo di difensore, l'avviso e' dato a
quello di ufficio.
2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono
essere presentate memorie in cancelleria.
3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari
dell'avviso nonche' i difensori sono sentiti se compaiono.
Se l'interessato richiede di essere sentito ed e' detenuto
o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del
giudice, si provvede mediante collegamento a distanza,
oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge,
quando l'interessato vi consente. In caso contrario,
l'interessato e' sentito prima del giorno dell'udienza dal
magistrato di sorveglianza del luogo.
4. L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo
impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto
di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o
internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il
giudice.
5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste
a pena di nullita'.
6. L'udienza si svolge senza la presenza del
pubblico.
7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o
notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1,
che possono proporre ricorso per cassazione.
8. Il ricorso non sospende l'esecuzione
dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa
disponga diversamente con decreto motivato.
9. L'inammissibilita' dell'atto introduttivo del
procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche
senza formalita' di procedura, salvo che sia altrimenti
stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
10. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in
forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2.»
«Art. 321 (Oggetto del sequestro preventivo). - 1.
Quando vi e' pericolo che la libera disponibilita' di una
cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le
conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di
altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice
competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il
sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio
dell'azione penale provvede il giudice per le indagini
preliminari.
2. Il giudice puo' altresi' disporre il sequestro
delle cose di cui e' consentita la confisca.
2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a
delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo
del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni
di cui e' consentita la confisca.
3. Il sequestro e' immediatamente revocato a
richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando
risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le
condizioni di applicabilita' previste dal comma 1. Nel
corso delle indagini preliminari provvede il pubblico
ministero con decreto motivato, che e' notificato a coloro
che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi e'
richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico
ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte
respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste
specifiche nonche' gli elementi sui quali fonda le sue
valutazioni. La richiesta e' trasmessa non oltre il giorno
successivo a quello del deposito nella segreteria.
3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando
non e' possibile, per la situazione di urgenza, attendere
il provvedimento del giudice, il sequestro e' disposto con
decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi,
prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro
procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle
quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al
pubblico ministero del luogo in cui il sequestro e' stato
eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose
sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione
del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal
sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o
dalla ricezione del verbale, se il sequestro e' stato
eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono
osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il
giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci
giorni dalla ricezione della richiesta. Copia
dell'ordinanza e' immediatamente notificata alla persona
alla quale le cose sono state sequestrate.».