Art. 4
Esame degli ordini di rimozione transfrontalieri
1. L'autorita' competente a esaminare un ordine di rimozione
transfrontaliero trasmesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del
regolamento e ad assumere le decisioni motivate di cui ai paragrafi 3
e 4 del medesimo articolo 4, e' il giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui il
prestatore di servizi di hosting ha lo stabilimento principale o in
cui il rappresentante legale del prestatore di servizi di hosting
risiede o e' stabilito. Il giudice dispone che copia dell'ordine di
rimozione transfrontaliero sia trasmesso al Procuratore nazionale
antimafia e antiterrorismo immediatamente e, comunque, prima di
assumere le decisioni indicate al primo periodo.
2. Le decisioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del
regolamento sono assunte, sentito il pubblico ministero, con decreto
motivato. Nel caso previsto dall'articolo 4, paragrafo 4, del
regolamento, avverso il decreto il prestatore di servizi di hosting e
il fornitore di contenuti che hanno presentato la richiesta di esame
dell'ordine di rimozione possono proporre ricorso per cassazione
unicamente per violazione di legge. Il ricorso e' proposto, a pena di
decadenza, entro dieci giorni dal deposito del decreto.
Note all'art. 4:
- Per il regolamento (UE) 2021/784 si veda nelle note
all'art. 1.