Art. 5
Prestatori di servizi di hosting esposti a contenuti terroristici
1. L'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la
regolarita' dei servizi di telecomunicazione e' l'autorita'
competente a emettere la decisione di cui all'articolo 5, paragrafo
4, del regolamento, a sorvegliare l'attuazione delle misure
specifiche adottate dai prestatori di servizi di hosting esposti a
contenuti terroristici e a emettere le ulteriori decisioni di cui ai
paragrafi 6 e 7 del medesimo articolo 5.
2. Le decisioni assunte dall'organo del Ministero dell'interno per
la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione ai
sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento, nonche' le
decisioni di cui ai paragrafi 6 e 7 del medesimo articolo 5, possono
essere impugnate dal prestatore di servizi di hosting innanzi al
competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni
dalla notifica.
Note all'art. 5:
- Per il regolamento (UE) 2021/784 si veda nelle note
all'art. 1.