Art. 6
Sanzioni amministrative
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 25.000 a 100.000 euro, il prestatore di
servizi di hosting che:
a) non informa tempestivamente, mediante il modello di cui
all'allegato II al regolamento, l'autorita' che ha emesso l'ordine di
rimozione dell'avvenuta esecuzione dell'ordine, indicandone in
particolare la data e l'ora;
b) rimuove i contenuti terroristici o disabilita l'accesso ai
contenuti terroristici ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del
regolamento, omettendo di adottare le misure necessarie per
ripristinare i contenuti o riabilitare l'accesso agli stessi, in
conformita' dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento;
c) dopo aver ricevuto una decisione emessa dall'autorita'
competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento,
omette di ripristinare immediatamente i contenuti o l'accesso agli
stessi, fatta salva la possibilita' di applicare le proprie
condizioni contrattuali conformemente al diritto dell'Unione e
nazionale;
d) nella conservazione dei contenuti terroristici rimossi o il
cui accesso e' stato disabilitato, ovvero nella conservazione dei
relativi dati, non osserva le disposizioni di cui all'articolo 6 del
regolamento;
e) non rispetta gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 7
del regolamento;
f) non predispone il meccanismo di reclamo di cui all'articolo
10, paragrafo 1, del regolamento o, nell'esame, nella decisione e
nella gestione dei reclami, non rispetta le disposizioni di cui al
paragrafo 2 del medesimo articolo 10;
g) fuori dei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del
regolamento, omette di comunicare al fornitore di contenuti le
informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo 11;
h) omette di informare l'organo del Ministero dell'interno per la
sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione e la
competente Direzione Generale del Ministero delle imprese e del Made
in Italy della designazione del rappresentante legale, comunicando la
relativa accettazione, o di rendere pubbliche le informazioni
relative al rappresentante legale designato.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 50.000 a 200.000 euro, il prestatore di
servizi di hosting esposto a contenuti terroristici che:
a) non include nelle sue condizioni contrattuali o non applica
disposizioni volte a contrastare l'uso improprio dei suoi servizi per
la diffusione al pubblico di contenuti terroristici;
b) fuori dei casi di cui alla lettera a), non osserva taluno
degli obblighi di condotta di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del
regolamento;
c) adotta misure specifiche prive di taluno dei requisiti di cui
all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento;
d) dopo aver ricevuto una decisione di cui all'articolo 5,
paragrafi 4 o 6, del regolamento, omette di comunicare all'organo del
Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi
di telecomunicazione, nei tre mesi successivi al ricevimento della
decisione o ad una delle successive cadenze annuali, le misure
specifiche che ha adottato e che intende adottare per conformarsi
alle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo 5.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 75.000 a 300.000 euro, il prestatore di
servizi di hosting esposto a contenuti terroristici che:
a) omette di adottare misure specifiche per proteggere i propri
servizi dalla diffusione al pubblico di contenuti terroristici ai
sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento;
b) dopo aver ricevuto una decisione di cui all'articolo 5,
paragrafo 6, omette di adottare le misure imposte dalla decisione per
garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3
del medesimo articolo 5.
4. All'irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo
provvedono ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 gli
Ispettorati territoriali della competente Direzione Generale del
Ministero delle imprese e del made in Italy, a seguito delle
comunicazioni da parte dell'organo del Ministero dell'interno per la
sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione, che
accerta e contesta le violazioni. Il rapporto di accertamento e di
contestazione delle violazioni e' presentato al Ministero delle
imprese e del made in Italy, fatta salva l'ipotesi di cui
all'articolo 24 della legge n. 689 del 1981. La reiterazione delle
violazioni, di cui all'articolo 8-bis della legge n. 689 del 1981,
opera anche nel caso di pagamento in misura ridotta.
5. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo a tutte le
circostanze rilevanti, tra cui:
a) la natura, la gravita' e la durata della violazione;
b) il carattere doloso o colposo della violazione;
c) le precedenti violazioni commesse dal prestatore di servizi di
hosting;
d) le condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie del
prestatore di servizi di hosting;
e) la cooperazione del prestatore di servizi di hosting con le
autorita' competenti
f) l'attivita' svolta dal prestatore di servizi di hosting per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
g) la natura e le dimensioni del prestatore di servizi di
hosting;
h) il grado di colpa del prestatore di servizi di hosting, tenuto
conto delle misure tecniche e organizzative adottate dal prestatore
di servizi di hosting per conformarsi al regolamento e al presente
decreto.
6. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie,
di cui al presente articolo, sono versati ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, in
egual misura, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
al Ministero dell'interno e al Ministero delle imprese e del made in
Italy, ai fini dell'integrazione delle risorse gia' destinate a
legislazione vigente all'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo.
7. L'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la
regolarita' dei servizi di telecomunicazione coopera con il Ministero
delle Imprese e del made in Italy, per gli aspetti relativi ai
precedenti commi, sulla base di una convenzione operativa
sottoscritta tra il Ministero dell'Interno e il Ministero delle
imprese e del made in Italy entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Note all'art. 6:
- Per il regolamento (UE) 2021/784 si veda nelle note
all'art. 1.
- Si riporta il testo degli articoli 8-bis e 24 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale):
«Art. 8-bis (Reiterazione delle violazioni). - Salvo
quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha
reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla
commissione di una violazione amministrativa, accertata con
provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette
un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione
anche quando piu' violazioni della stessa indole commesse
nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento
esecutivo.
Si considerano della stessa indole le violazioni
della medesima disposizione e quelle di disposizioni
diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o
per le modalita' della condotta, presentano una sostanziale
omogeneita' o caratteri fondamentali comuni.
La reiterazione e' specifica se e' violata la
medesima disposizione.
Le violazioni amministrative successive alla prima
non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono
commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una
programmazione unitaria.
La reiterazione determina gli effetti che la legge
espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di
pagamento in misura ridotta.
Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono
essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta
la violazione precedentemente commessa sia divenuto
definitivo. La sospensione e' disposta dall'autorita'
amministrativa competente, o in caso di opposizione dal
giudice, quando possa derivare grave danno.
Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in
ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente
violazione e' annullato.»
«Art. 24 (Connessione obiettiva con un reato). -
Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento
di una violazione non costituente reato, e per questa non
sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
giudice penale competente a conoscere del reato e' pure
competente a decidere sulla predetta violazione e ad
applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita
dalla legge per la violazione stessa.
Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma,
il rapporto di cui all'art. 17 e' trasmesso, anche senza
che si sia proceduto alla notificazione prevista dal
secondo comma dell'art. 14, all'autorita' giudiziaria
competente per il reato, la quale, quando invia la
comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli
estremi della violazione amministrativa agli obbligati per
i quali essa non e' avvenuta. Dalla notifica decorre il
termine per il pagamento in misura ridotta.
Se l'autorita' giudiziaria non procede ad istruzione,
il pagamento in misura ridotta puo' essere effettuato prima
dell'apertura del dibattimento.
La persona obbligata in solido con l'autore della
violazione deve essere citata nell'istruzione o nel
giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il
pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta
persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i
diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la
nomina del difensore d'ufficio.
Il pretore, quando provvede con decreto penale, con
lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili,
la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.
La competenza del giudice penale in ordine alla
violazione non costituente reato cessa se il procedimento
penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di
una condizione di procedibilita'.».