Art. 7
Sanzioni penali
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con
l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 100.000 a 400.000 euro
il prestatore di servizi di hosting che:
a) in violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento,
omette di designare o istituire un punto di contatto per la ricezione
degli ordini di rimozione in via telematica e per l'immediata
esecuzione dei medesimi ai sensi degli articoli 3 e 4 del
regolamento, oppure omette di rendere disponibili al pubblico le
informazioni relative al punto di contatto designato o istituito;
b) non avendo lo stabilimento principale nell'Unione europea,
omette di designare, per iscritto, una persona fisica o giuridica
quale suo rappresentante legale nell'Unione ai fini del ricevimento,
dell'attuazione e dell'esecuzione degli ordini di rimozione e delle
decisioni emesse dalle autorita' competenti, oppure designa un
rappresentante legale che non risiede o non e' stabilito in uno degli
Stati membri in cui il prestatore di servizi di hosting offre i
propri servizi, oppure omette di conferire al rappresentante legale i
poteri e le risorse necessari per ottemperare agli ordini di
esecuzione e per cooperare con le autorita' competenti.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, sono puniti con
l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 100.000 a 400.000 euro
il prestatore di servizi di hosting e il rappresentante legale
designato ai sensi dell'articolo 17 del regolamento che:
a) omettono di rimuovere i contenuti terroristici entro un'ora
dal ricevimento dell'ordine di rimozione o di disabilitare l'accesso
ad essi entro il medesimo termine;
b) nel caso di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento,
forniscono informazioni riguardanti la rimozione o la disabilitazione
dell'accesso a contenuti terroristici;
c) nel caso di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento,
non informano immediatamente della presenza dei contenuti
terroristici l'autorita' giudiziaria o altra autorita' che a quella
abbia l'obbligo di riferire.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, quando
l'omissione di cui al comma 2, lettera a), e' sistematica o
persistente, il prestatore di servizi di hosting e il rappresentante
legale di cui all'articolo 17 del regolamento sono puniti con
l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 250.000 sino ad euro
1.000.000 o, laddove superiore, sino ad un importo pari al 4 per
cento del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di
servizi di hosting nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente
all'accertamento della violazione.
4. Nei casi di cui al comma 1, quando il prestatore di servizi di
hosting, nei quindici giorni successivi all'accertamento e alla
contestazione delle violazioni, non provvede agli adempimenti omessi,
l'autorita' giudiziaria puo' disporre l'interdizione dell'accesso al
dominio internet nelle forme e con le modalita' di cui all'articolo
321 del codice di procedura penale.
5. Le sanzioni previste dal presente articolo non si applicano al
rappresentante legale di cui all'articolo 17 del regolamento che,
entro quindici giorni dalla sua designazione, comunica all'organo del
Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi
di telecomunicazione e alla competente Direzione Generale del
Ministero delle imprese e del Made in Italy di non disporre dei
poteri e delle risorse necessari al corretto e integrale adempimento
dei suoi compiti ai sensi del medesimo articolo 17.
Note all'art. 7:
- Per il regolamento (UE) 2021/784 si veda nelle note
all'art. 1.
- Per l'articolo 321 del codice di procedura penale, si
veda nelle note all'art. 3.