Art. 8
Abrogazioni
1. All'articolo 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, il
comma 4 e' abrogato.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
18 febbraio 2015, n. 7 (Misure urgenti per il contrasto del
terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche'
proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e
di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e
sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle
iniziative delle Organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione),
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015,
n. 43, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Integrazione delle misure di prevenzione e
contrasto delle attivita' terroristiche). - 1. Al codice
penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 302, primo comma, e' aggiunto,
infine, il seguente periodo: "La pena e' aumentata se il
fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o
telematici.";
b) all'articolo 414 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al terzo comma e' aggiunto, infine, il
seguente periodo: "La pena prevista dal presente comma
nonche' dal primo e dal secondo comma e' aumentata se il
fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o
telematici.";
2) al quarto comma e' aggiunto, infine, il
seguente periodo: "La pena e' aumentata fino a due terzi se
il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o
telematici.";
b-bis) all'articolo 497-bis, primo comma, le
parole: "e' punito con la reclusione da uno a quattro anni"
sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la
reclusione da due a cinque anni".
1-bis. Dopo l'articolo 234 del codice di procedura
penale e' inserito il seguente:
"Art. 234-bis (Acquisizione di documenti e dati
informatici). - 1. E' sempre consentita l'acquisizione di
documenti e dati informatici conservati all'estero, anche
diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso,
in quest'ultimo caso, del legittimo titolare".
1-ter. Al codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m) e'
aggiunta la seguente:
"m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o
uso di documento di identificazione falso previsti
dall'articolo 497-bis del codice penale";
b) all'articolo 381, comma 2, la lettera m-bis) e'
abrogata.
1-quater. All'articolo 226 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole:
"quando sia necessario per l'acquisizione di notizie
concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo
407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis, del
codice" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' di quelli di
cui all'articolo 51, comma 3-quater, del codice, commessi
mediante l'impiego di tecnologie informatiche o
telematiche";
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3,
il procuratore puo' autorizzare, per un periodo non
superiore a ventiquattro mesi, la conservazione dei dati
acquisiti, anche relativi al traffico telematico, esclusi
comunque i contenuti delle comunicazioni, quando gli stessi
sono indispensabili per la prosecuzione dell'attivita'
finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1".
2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 9, commi 1, lettera b), e 2, della legge 16
marzo 2006, n. 146, svolte dagli ufficiali di polizia
giudiziaria ivi indicati, nonche' delle attivita' di
prevenzione e repressione delle attivita' terroristiche o
di agevolazione del terrorismo, di cui all'articolo 7-bis,
comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155, l'organo del Ministero dell'interno per la
sicurezza e per la regolarita' dei servizi di
telecomunicazione, fatte salve le iniziative e le
determinazioni dell'autorita' giudiziaria, aggiorna
costantemente un elenco di siti utilizzati per le attivita'
e le condotte di cui agli articoli 270-bis e 270-sexies del
codice penale, nel quale confluiscono le segnalazioni
effettuate dagli organi di polizia giudiziaria richiamati
dal medesimo comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge
n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 155 del 2005. Il Ministro dell'interno riferisce sui
provvedimenti adottati ai sensi del presente comma e dei
commi 3 e 4 del presente articolo in un'apposita sezione
della relazione annuale di cui all'articolo 113 della legge
1° aprile 1981, n. 121.
3. I fornitori di connettivita', su richiesta
dell'autorita' giudiziaria procedente, preferibilmente
effettuata per il tramite degli organi di polizia
giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,
inibiscono l'accesso ai siti inseriti nell'elenco di cui al
comma 2, secondo le modalita', i tempi e le soluzioni
tecniche individuate e definite con il decreto previsto
dall'articolo 14-quater, comma 1, della legge 3 agosto
1998, n. 269.
4.(abrogato)
5. All'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «Guardia di
finanza» sono inserite le seguenti: ", nonche' al Comitato
di analisi strategica antiterrorismo".».