Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla  presente  legge
e' autorizzata la  spesa  di  4.530.000  euro  per  l'anno  2023,  di
4.581.000 euro per l'anno 2024, di 4.648.000 euro per l'anno  2025  e
di 4.718.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri
si provvede: 
    a) quanto a 1.651.431 euro per l'anno 2023, a 1.702.431 euro  per
l'anno 2024, a 1.769.431 euro per l'anno  2025  e  a  1.839.431  euro
annui a decorrere dall'anno 2026, mediante  corrispondente  riduzione
delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del  decreto-legge  21
ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2021, n. 215; 
    b) quanto a 2.878.569 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023,
mediante corrispondente riduzione delle risorse di  cui  all'articolo
3, comma 1, della legge 29 settembre 2015, n. 164. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.