Art. 2
1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la
lettera m-quater) e' sostituita dalla seguente:
«m-quater) delitto di omicidio colposo stradale o nautico
previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice
penale, salvo che il conducente si sia immediatamente fermato,
adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, e si sia messo
immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria».
2. All'articolo 381, comma 2, lettera m-quinquies), del codice di
procedura penale, dopo le parole: «lesioni colpose stradali» sono
inserite le seguenti: «o nautiche».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 settembre 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 380. (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto
non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti
anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei
seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalita' dello Stato
previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i
quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore
nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo
politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli
componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto
dall'articolo 419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti
nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali e'
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto
dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile
previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di
pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi
primo e secondo, anche se relativo al materiale
pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies
del codice penale;
d.1) delitti di intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis,
secondo comma, del codice penale;
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto
dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo
comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto
dall'articolo 609-octies del codice penale;
d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di
cui all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del
codice penale;
e) delitto di furto quando ricorre la circostanza
aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto
1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti
previste dall'articolo 625 , primo comma, numeri 2), prima
ipotesi, 3) e 5), nonche' 7-bis), del codice penale, salvo
che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza
attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4),
del codice penale;
e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo
624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza
attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4),
del codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del
codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629
del codice penale;
f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi
aggravata di cui all'articolo 648 , primo comma, secondo
periodo, del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge
18 aprile 1975, n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico
approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per
i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o
di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e
organizzazione delle associazioni segrete previste
dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 [della
associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis
comma 2 del codice penale], delle associazioni di carattere
militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile
1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei
gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno
1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti
o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre
1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione,
direzione e organizzazione della associazione di tipo
mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;
l-ter) delitti di violazione dei provvedimenti di
allontanamento dalla casa familiare e del divieto di
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa,
di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti
persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis
del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e
organizzazione della associazione per delinquere prevista
dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se
l'associazione e' diretta alla commissione di piu' delitti
fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
d), f), g), i) del presente comma;
m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso
di documento di identificazione falso previsti
dall'articolo 497-bis del codice penale;
m-ter) delitti di promozione, direzione,
organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto
di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio
dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni;
m-quater) delitto di omicidio colposo stradale o
nautico previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo
comma, del codice penale, salvo che il conducente si sia
immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o
attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a
disposizione degli organi di polizia giudiziaria;
m-quinquies) delitto di resistenza o di violenza
contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del
codice della navigazione.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la
querela non e' contestualmente proposta, quando la persona
offesa non e' prontamente rintracciabile, l'arresto in
flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, e' eseguito
anche in mancanza della querela che puo' ancora
sopravvenire. In questo caso, se la querela non e' proposta
nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se
l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la
querela proposta, l'arrestato e' posto immediatamente in
liberta'. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
che hanno proceduto all'arresto effettuano tempestivamente
ogni utile ricerca della persona offesa.
Quando la persona offesa e' presente o e' rintracciata
ai sensi dei periodi precedenti, la querela puo' essere
proposta anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma
restando la necessita' di rendere alla persona offesa,
anche con atto successivo, le informazioni di cui
all'articolo 90-bis.»
«Art. 381. (Arresto facoltativo in flagranza). - 1. Gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno
facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di un
delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la
legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel
massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a cinque anni.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e' colto in
flagranza di uno dei seguenti delitti:
a) peculato mediante profitto dell'errore altrui
previsto dall'articolo 316 del codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del
codice penale;
c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale;
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti
e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443
e 444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530
del codice penale;
f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del
codice penale;
f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo
614 , primo e secondo comma, del codice penale;
g) furto previsto dall'articolo 624 del codice
penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635
comma 2 del codice penale;
i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice
penale;
l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646
del codice penale;
l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale
pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma,
e 600-quater del codice penale, anche se relative al
materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del
medesimo codice;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi
non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1
della legge 18 aprile 1975, n. 110;
m-bis);
m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un
pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita' personali
proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice
penale;
m-quater) fraudolente alterazioni per impedire
l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali,
previste dall'articolo 495-ter del codice penale;
m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali o
nautiche gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis,
secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se la querela
viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente
nel luogo, ferma restando la necessita' di rendere alla
persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni
di cui all'articolo 90-bis. Se l'avente diritto dichiara di
rimettere la querela, l'arrestato e' posto immediatamente
in liberta'.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si
procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura e'
giustificata dalla gravita' del fatto ovvero dalla
pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o
dalle circostanze del fatto.
4-bis. Non e' consentito l'arresto della persona
richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria
o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto
delle informazioni o il rifiuto di fornirle.».