Art. 10 
 
               Personale docente delle scuole nautiche 
 
  1. Il personale docente puo' operare nella sede principale e  nelle
sedi secondarie della medesima o  di  altre  scuole  nautiche  o  nei
consorzi. 
  2. Nelle scuole nautiche e' abilitato  a  svolgere  l'attivita'  di
insegnamento  teorico  anche  il  personale  docente  degli  istituti
tecnici, indirizzo trasporti e  logistica,  articolazione  conduzione
del mezzo, opzioni conduzione  del  mezzo  navale  e  di  apparati  e
impianti marittimi, di cui all'articolo  49-septies,  comma  12,  del
codice, che abbia conseguito  l'abilitazione  all'insegnamento  della
disciplina scienze della navigazione,  struttura  e  costruzione  del
mezzo, che sia o sia stato per  almeno  cinque  anni  titolare  nella
classe di concorso A-43, ovvero che sia in quiescenza da non piu'  di
cinque anni. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per il testo  dell'art.  49-septies,  comma  12,  del
          decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,  si  vedano  le
          note all'art. 1.