Art. 10 Personale docente delle scuole nautiche 1. Il personale docente puo' operare nella sede principale e nelle sedi secondarie della medesima o di altre scuole nautiche o nei consorzi. 2. Nelle scuole nautiche e' abilitato a svolgere l'attivita' di insegnamento teorico anche il personale docente degli istituti tecnici, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di apparati e impianti marittimi, di cui all'articolo 49-septies, comma 12, del codice, che abbia conseguito l'abilitazione all'insegnamento della disciplina scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo, che sia o sia stato per almeno cinque anni titolare nella classe di concorso A-43, ovvero che sia in quiescenza da non piu' di cinque anni.
Note all'art. 10: - Per il testo dell'art. 49-septies, comma 12, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si vedano le note all'art. 1.