Art. 12 Disposizioni sull'attivita' della scuola nautica 1. La scuola nautica espone nella sede principale e nelle eventuali sedi secondarie in luogo visibile al pubblico: a) la SCIA recante la data di presentazione e il numero di protocollo assegnato dal SUAP; b) copia del certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; c) il tariffario compilato in modo chiaro e leggibile e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante della scuola nautica, munito del visto dell'amministrazione competente; d) i giorni e gli orari di apertura al pubblico e delle lezioni teoriche; e) i periodi di chiusura della scuola. 2. Le informazioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 possono essere, in alternativa all'esposizione presso la scuola nautica, pubblicate sul sito internet aziendale. 3. La scuola nautica presenta all'amministrazione competente il registro d'iscrizione degli allievi per l'apposizione del visto entro quindici giorni dalla data di presentazione della SCIA. Analoga procedura deve essere seguita nel caso di esaurimento delle pagine del registro. 4. La scuola nautica cura la tenuta e l'aggiornamento del registro d'iscrizione degli allievi con specifico riferimento ai seguenti dati: a) numero progressivo di iscrizione; b) data di iscrizione; c) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, tipo e numero del documento di identita' e data del rilascio; d) categoria di abilitazione richiesta, con specifico riferimento all'eventuale abilitazione alla conduzione a vela; e) data degli esami di teoria e relativo esito; f) data degli esami pratici e relativo esito; g) numero patente nautica e data di rilascio ed eventuali note; h) sia per le scuole nautiche che per i consorzi di istruzione per la nautica, indicazione del trasferimento o provenienza dell'allievo. 5. Sul registro non sono ammesse cancellature ne' raschiature, gli eventuali errori sono corretti mantenendo visibile l'errore e le correzioni sono convalidate dal titolare o legale rappresentante della scuola nautica tramite sottoscrizione a margine. Il registro e' tenuto a disposizione del personale preposto alla vigilanza. 6. I consorzi per l'istruzione nautica compilano il registro di iscrizione degli allievi, vidimato in osservanza delle disposizioni di cui al comma 3. 7. I registri di cui ai commi 3 e 6 sono compilati giornalmente in ordine cronologico, numerati progressivamente in ogni loro pagina e tenuti a disposizione delle amministrazioni competenti per cinque anni. 8. Durante le esercitazioni pratiche, a bordo dell'unita' e' tenuta una copia della SCIA, recante la data di presentazione e il numero di protocollo assegnato dal SUAP, nonche' copia delle domande di ammissione agli esami degli allievi presenti a bordo, completa di visto dell'autorita' marittima o dell'ufficio motorizzazione civile presso cui sono state presentate. Le domande, accompagnate da un documento d'identita' personale, costituiscono autorizzazione per le esercitazioni pratiche.