Art. 13 Cessazione dell'attivita' 1. Il titolare o legale rappresentante della scuola nautica comunica al SUAP l'avvenuta cessazione dell'attivita' e trasferisce gli allievi iscritti che non hanno completato i corsi e gli esami ad altra scuola nautica indicata dall'allievo. 2. L'esercizio dell'attivita' di scuola nautica cessa: a) per decesso del titolare o del legale rappresentante, salva l'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 3; b) per scioglimento della societa' o fallimento della societa' o del titolare della scuola nautica; c) per rinuncia espressa all'esercizio dell'attivita'; d) per ingiustificata sospensione per tre mesi o mancato esercizio dell'attivita'; e) per mancata ripresa dell'attivita' dopo il periodo di sospensione di cui all'articolo 5, comma 4, o per interdizione dall'esercizio dell'attivita' disposta ai sensi del presente regolamento.