Art. 14 Consorzi di scuole nautiche 1. L'attivita' di scuola nautica puo' essere esercitata anche in forma di consorzio di scuole nautiche secondo le disposizioni di cui agli articoli da 2602 a 2615-ter del codice civile. Salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo, ai consorzi si applicano le disposizioni del presente regolamento riferite alle scuole nautiche. 2. Il legale rappresentante del consorzio presenta la SCIA secondo le modalita' di cui agli articoli 3 e 5, indica le scuole aderenti al consorzio e dichiara che la sede del consorzio e' in uno dei comuni in cui ha sede una delle scuole nautiche consorziate e che le scuole nautiche aderenti al consorzio hanno sede nella medesima provincia ove e' ubicato il consorzio, fatta salva l'ipotesi di autoscuole aventi sede in comuni appartenenti a province diverse, purche' limitrofi al comune in cui e' ubicata la sede del centro stesso. 3. Al consorzio possono essere iscritti soltanto gli allievi provenienti dalle scuole nautiche aderenti allo stesso, previa annotazione sull'apposito registro. 4. Ciascuna scuola nautica aderente a un consorzio deve svolgere, per i propri allievi, almeno i corsi teorici e pratici finalizzati al conseguimento delle patenti nautiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) a motore e puo' demandare al consorzio, integralmente o parzialmente, corsi teorici e pratici finalizzati al conseguimento delle altre patenti nautiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c). 5. Le scuole nautiche continuano ad esercitare autonomamente le attivita' non demandate al consorzio. 6. Le scuole nautiche comunicano all'amministrazione competente, entro quindici giorni, l'adesione ovvero il recesso da un consorzio nonche' ogni informazione relativa a variazioni nello svolgimento dei corsi direttamente eseguiti o delegati.