Art. 15 
 
                          Istituti tecnici 
 
  1. La SCIA presentata al SUAP dagli istituti  tecnici  del  settore
tecnologico,   indirizzo   trasporti   e   logistica,   articolazione
conduzione del mezzo,  opzioni  conduzione  del  mezzo  navale  e  di
impianti e apparati marittimi,  ai  sensi  dell'articolo  49-septies,
comma 9,  del  codice,  e'  sottoscritta  dal  dirigente  scolastico.
L'amministrazione competente  trasmette  la  relativa  documentazione
agli uffici scolastici regionali competenti per  territorio  ai  fini
dell'esercizio della  vigilanza  di  cui  al  comma  9  del  presente
articolo. 
  2. Nella SCIA sono dichiarati: 
    a) la denominazione dell'istituto; 
    b) la sede dell'istituto e le eventuali sedi secondarie; 
    c) la tipologia di attivita' e le categorie di  patenti  nautiche
per le quali si presenta la SCIA; 
    d) i dati anagrafici e il codice fiscale del dirigente scolastico
e del responsabile didattico; 
    e) i dati anagrafici e il  codice  fiscale  degli  insegnanti  di
teoria, degli istruttori pratici e degli istruttori professionali  di
vela; 
    f) la disponibilita' dei locali, degli arredi, delle dotazioni  e
degli strumenti tecnici  e  didattici  per  le  lezioni  teoriche  in
conformita' agli articoli 7 e 8; 
    g)  il  possesso  dei  requisiti  morali  di   cui   all'articolo
49-septies, commi 4 e 6, del codice. 
  3. Alla SCIA sono allegati: 
    a) la planimetria  in  scala  1:100  timbrata  e  firmata  da  un
professionista  abilitato,  corredata  da  sezioni,  conteggi   della
superficie netta degli ambienti e rapporti aero-illuminanti; 
    b) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa  ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000, della proprieta' o della disponibilita' delle unita' da
diporto di cui all'articolo 9 del presente regolamento,  indicando  i
relativi luoghi di ormeggio; 
    c) le dichiarazioni  rese  dal  personale  docente  della  scuola
nautica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.  445
del 2000, in merito al possesso  dei  requisiti  per  lo  svolgimento
delle attivita' di  insegnante  di  teoria  o  istruttore  pratico  o
istruttore professionale di vela di cui all'articolo 10 del  presente
regolamento; 
    d) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa  dal
responsabile didattico in merito al possesso dei  requisiti  previsti
dall'articolo 49-septies, commi 4 e 6, del codice; 
    e)  l'attestazione  comprovante  il  versamento  dei  diritti  di
istruttoria   secondo   la   misura   e   le    modalita'    previste
dall'amministrazione competente; 
    f)  il  certificato  attestante  l'idoneita'  psicofisica   degli
istruttori pratici di cui  all'articolo  49-septies,  comma  14,  del
codice. 
  4. L'istituto tecnico  produce  all'amministrazione  competente  il
registro d'iscrizione degli  allievi  per  l'apposizione  del  visto.
Analoga procedura deve essere seguita nel caso di  esaurimento  delle
pagine del registro. 
  5. I requisiti e le condizioni previsti per la presentazione  della
SCIA  devono  permanere   per   tutto   il   periodo   di   esercizio
dell'attivita'. 
  6. Il dirigente scolastico presenta la SCIA di variazione  al  SUAP
nei seguenti casi: 
    a)  variazione  del  dirigente  scolastico  o  del   responsabile
didattico; 
    b) modifica o integrazione della tipologia di  attivita'  di  cui
all'articolo 2,  comma  2,  dimostrando  il  possesso  dei  requisiti
previsti dal presente regolamento. 
  7. Il dirigente scolastico, per motivate esigenze documentate, puo'
sospendere l'esercizio  dell'attivita'  per  un  periodo  massimo  di
dodici mesi, previa comunicazione  al  SUAP,  decorsi  inutilmente  i
quali senza che l'attivita' sia regolarmente ripresa, l'attivita'  si
intende cessata. 
  8.  Nei  casi  di   modifica   della   denominazione,   sospensione
volontaria, ripresa o cessazione dell'attivita', la comunicazione  e'
effettuata al SUAP nei modi stabiliti dal presente regolamento. 
  9. L'attivita' di vigilanza amministrativa  prevista  dall'articolo
49-septies,  comma  9,  del  codice,  e'  esercitata   dagli   Uffici
scolastici regionali di riferimento ed e' limitata alle condizioni  e
ai requisiti di cui  al  presente  articolo  e  all'articolo  17  del
presente regolamento. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Per il testo  dei  commi  4,  6,  9  e  14  dell'art.
          49-septies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
          si vedano le note all'art. 1. 
              - Per il testo dell'art. 47 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  si  vedano  le
          note all'art. 3.