Art. 16 Autoscuole 1. Alle autoscuole di cui all'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992 che presentano la SCIA per l'esercizio dell'attivita' di scuola nautica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 49-septies del codice e del presente regolamento.
Note all'art. 16: - Per il testo dell'art. 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si vedano le note all'art. 7. - Per il testo dell'art. 49-septies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si vedano le note all'art. 1.