Art. 16 
 
                             Autoscuole 
 
  1. Alle autoscuole di cui all'articolo 123 del decreto  legislativo
n. 285 del 1992 che presentano la SCIA per l'esercizio dell'attivita'
di scuola nautica si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo
49-septies del codice e del presente regolamento. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Per il testo dell'art. 123 del decreto legislativo 30
          aprile 1992, n. 285, si vedano le note all'art. 7. 
              -  Per  il  testo  dell'art.  49-septies  del   decreto
          legislativo 18 luglio 2005,  n.  171,  si  vedano  le  note
          all'art. 1.