Art. 18 
 
                 Diffida, sospensione e interdizione 
 
  1. In caso di irregolarita', omissioni o violazioni  nell'esercizio
dell'attivita' di scuola  nautica  ovvero  in  caso  di  perdita  dei
requisiti prescritti, le amministrazioni competenti adottano,  tenuto
conto della gravita' della fattispecie, un provvedimento motivato  di
diffida,   di   sospensione   o   di   interdizione    dall'esercizio
dell'attivita'. 
  2. Il provvedimento di diffida e' adottato nei casi di: 
    a) irregolare tenuta del registro d'iscrizione degli allievi; 
    b)  mancata  esposizione  della   SCIA   recante   la   data   di
presentazione e il numero di protocollo assegnato o del provvedimento
autorizzativo gia' rilasciato; 
    c) mancata esposizione del tariffario o applicazione  di  tariffe
diverse da quelle esposte; 
    d) mancata comunicazione delle modifiche apportate ai locali; 
    e) mancata comunicazione dell'uscita della scuola nautica  da  un
consorzio e di adesione a un altro consorzio entro il termine di  cui
all'articolo 14, comma 6; 
    f) partecipazione alle lezioni di teoria di allievi non  iscritti
nel registro d'iscrizione degli allievi; 
    g) partecipazione alle esercitazioni pratiche a bordo  del  mezzo
nautico di allievi  non  iscritti  nel  registro  d'iscrizione  degli
allievi; 
    h) mancato rispetto dell'attivita' di formazione minima. 
  3. Il provvedimento di sospensione dall'esercizio dell'attivita' di
scuola nautica da uno a sei mesi e' adottato se: 
    a) la scuola nautica non ha sanato  le  irregolarita'  contestate
dalle amministrazioni vigilanti nel provvedimento di diffida; 
    b) il personale insegnante o istruttore impiegato  non  e'  stato
dichiarato nella SCIA o risulta privo dei requisiti prescritti; 
    c)  l'attivita'  e'  stata  trasferita  in  altri  locali   senza
presentazione della SCIA di variazione della sede; 
    d) e' intervenuta l'adozione di tre provvedimenti di diffida  nel
corso dell'ultimo biennio; 
    e) sono intervenute variazioni  nella  titolarita'  della  scuola
nautica o del legale rappresentante nel caso di societa' o  consorzi,
non segnalate con SCIA di variazione; 
    f) sono  utilizzate  per  le  esercitazioni  pratiche  unita'  da
diporto non dichiarate in sede di SCIA o non conformi o non in regola
con le dotazioni di sicurezza e con le visite  periodiche  prescritte
dalle disposizioni vigenti e con gli obblighi assicurativi. 
  4. Il provvedimento di interdizione  dall'esercizio  dell'attivita'
e' adottato nei casi di: 
    a) perdita di uno o piu'  requisiti  prescritti  per  l'esercizio
dell'attivita' di scuola nautica; 
    b) perdita della capacita'  patrimoniale  o  finanziaria  di  cui
all'articolo 4; 
    c) perdita dei requisiti morali; 
    d)  inidoneita'  o  indisponibilita'  dei   locali   o   mancanza
dell'attrezzatura tecnica e didattica; 
    e) impiego di personale insegnante o istruttore in  possesso  dei
requisiti prescritti ma non dichiarato  nella  SCIA,  anche  dopo  la
sospensione comminata ai sensi del comma 3, lettera b); 
    f)  impiego  di  personale  insegnante  o   istruttore   per   le
esercitazioni pratiche non in possesso dei requisiti  prescritti  per
lo svolgimento delle relative funzioni,  anche  dopo  la  sospensione
dall'esercizio dell'attivita' comminata ai sensi del comma 3, lettera
b); 
    g)  indisponibilita'  delle  unita'  da  diporto  idonee  per  le
esercitazioni e gli esami; 
    h) svolgimento dell'attivita' di  insegnamento  teorico  in  sedi
diverse da quelle indicate nella SCIA o gia' autorizzate; 
    i) mancata osservanza del provvedimento di sospensione di cui  al
comma 3; 
    l)  adozione  di  piu'  di  due  provvedimenti   di   sospensione
dell'attivita' nell'arco dell'ultimo quinquennio.