Art. 18 Diffida, sospensione e interdizione 1. In caso di irregolarita', omissioni o violazioni nell'esercizio dell'attivita' di scuola nautica ovvero in caso di perdita dei requisiti prescritti, le amministrazioni competenti adottano, tenuto conto della gravita' della fattispecie, un provvedimento motivato di diffida, di sospensione o di interdizione dall'esercizio dell'attivita'. 2. Il provvedimento di diffida e' adottato nei casi di: a) irregolare tenuta del registro d'iscrizione degli allievi; b) mancata esposizione della SCIA recante la data di presentazione e il numero di protocollo assegnato o del provvedimento autorizzativo gia' rilasciato; c) mancata esposizione del tariffario o applicazione di tariffe diverse da quelle esposte; d) mancata comunicazione delle modifiche apportate ai locali; e) mancata comunicazione dell'uscita della scuola nautica da un consorzio e di adesione a un altro consorzio entro il termine di cui all'articolo 14, comma 6; f) partecipazione alle lezioni di teoria di allievi non iscritti nel registro d'iscrizione degli allievi; g) partecipazione alle esercitazioni pratiche a bordo del mezzo nautico di allievi non iscritti nel registro d'iscrizione degli allievi; h) mancato rispetto dell'attivita' di formazione minima. 3. Il provvedimento di sospensione dall'esercizio dell'attivita' di scuola nautica da uno a sei mesi e' adottato se: a) la scuola nautica non ha sanato le irregolarita' contestate dalle amministrazioni vigilanti nel provvedimento di diffida; b) il personale insegnante o istruttore impiegato non e' stato dichiarato nella SCIA o risulta privo dei requisiti prescritti; c) l'attivita' e' stata trasferita in altri locali senza presentazione della SCIA di variazione della sede; d) e' intervenuta l'adozione di tre provvedimenti di diffida nel corso dell'ultimo biennio; e) sono intervenute variazioni nella titolarita' della scuola nautica o del legale rappresentante nel caso di societa' o consorzi, non segnalate con SCIA di variazione; f) sono utilizzate per le esercitazioni pratiche unita' da diporto non dichiarate in sede di SCIA o non conformi o non in regola con le dotazioni di sicurezza e con le visite periodiche prescritte dalle disposizioni vigenti e con gli obblighi assicurativi. 4. Il provvedimento di interdizione dall'esercizio dell'attivita' e' adottato nei casi di: a) perdita di uno o piu' requisiti prescritti per l'esercizio dell'attivita' di scuola nautica; b) perdita della capacita' patrimoniale o finanziaria di cui all'articolo 4; c) perdita dei requisiti morali; d) inidoneita' o indisponibilita' dei locali o mancanza dell'attrezzatura tecnica e didattica; e) impiego di personale insegnante o istruttore in possesso dei requisiti prescritti ma non dichiarato nella SCIA, anche dopo la sospensione comminata ai sensi del comma 3, lettera b); f) impiego di personale insegnante o istruttore per le esercitazioni pratiche non in possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento delle relative funzioni, anche dopo la sospensione dall'esercizio dell'attivita' comminata ai sensi del comma 3, lettera b); g) indisponibilita' delle unita' da diporto idonee per le esercitazioni e gli esami; h) svolgimento dell'attivita' di insegnamento teorico in sedi diverse da quelle indicate nella SCIA o gia' autorizzate; i) mancata osservanza del provvedimento di sospensione di cui al comma 3; l) adozione di piu' di due provvedimenti di sospensione dell'attivita' nell'arco dell'ultimo quinquennio.