Art. 19 
 
                       Attivita' pubblicitaria 
 
  1. Le scuole nautiche e  i  consorzi  di  scuole  nautiche  possono
svolgere pubblicita' informativa  sulle  attivita'  di  formazione  e
preparazione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche. 
  2. La pubblicita' e tutte le  informazioni  diffuse  con  qualunque
mezzo,  anche  informatico,  devono  essere  trasparenti,  veritiere,
corrette e non devono essere comparative con altre  scuole  nautiche,
equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive. In ogni  caso,  le
informazioni  devono  fare  riferimento  alla  natura  e  ai   limiti
dell'obbligazione professionale.