Art. 19 Attivita' pubblicitaria 1. Le scuole nautiche e i consorzi di scuole nautiche possono svolgere pubblicita' informativa sulle attivita' di formazione e preparazione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche. 2. La pubblicita' e tutte le informazioni diffuse con qualunque mezzo, anche informatico, devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altre scuole nautiche, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive. In ogni caso, le informazioni devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.