Art. 2 
 
             Esercizio dell'attivita' di scuola nautica 
 
  1. L'esercizio dell'attivita' di scuola nautica e' subordinato alla
presentazione della  segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'
(SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,
allo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP),  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 7  settembre  2010,  n.  160,
territorialmente competente  con  riferimento  alla  sede  principale
della scuola. 
  2. La SCIA e' presentata dal titolare o dal  legale  rappresentante
della scuola nautica per una o piu' delle seguenti attivita': 
    a) formazione e preparazione dei  candidati  agli  esami  per  il
conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C  e  D  per  la
navigazione entro dodici miglia dalla costa  a  motore  o  a  vela  e
motore; 
    b) formazione e preparazione dei  candidati  agli  esami  per  il
conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C  e  D  per  la
navigazione senza alcun limite dalla  costa  a  motore  o  a  vela  e
motore; 
    c) formazione e preparazione dei  candidati  agli  esami  per  il
conseguimento delle patenti nautiche di categoria B. 
  3.  La  scuola  nautica  ha  una  sede  principale  risultante  dal
certificato del registro delle imprese e puo' avere sedi secondarie. 
  4. Le attivita' di insegnamento  teorico  sono  svolte  nella  sede
principale della scuola nautica e nelle sedi secondarie. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 7 agosto
          1990, n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi): 
                «Art.  19   (Segnalazione   certificata   di   inizio
          attivita' -  Scia).  -  1.  Ogni  atto  di  autorizzazione,
          licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta
          comunque denominato, comprese le domande per le  iscrizioni
          in albi o ruoli  richieste  per  l'esercizio  di  attivita'
          imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui  rilascio
          dipenda esclusivamente  dall'accertamento  di  requisiti  e
          presupposti richiesti dalla legge o da atti  amministrativi
          a contenuto generale, e non sia  previsto  alcun  limite  o
          contingente   complessivo   o   specifici   strumenti    di
          programmazione  settoriale  per  il  rilascio  degli   atti
          stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
          con la sola esclusione dei casi in cui  sussistano  vincoli
          ambientali,  paesaggistici  o  culturali   e   degli   atti
          rilasciati  dalle  amministrazioni  preposte  alla   difesa
          nazionale,  alla  pubblica   sicurezza,   all'immigrazione,
          all'asilo,  alla  cittadinanza,  all'amministrazione  della
          giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi  compresi
          gli atti concernenti le reti di acquisizione  del  gettito,
          anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
          normativa per le costruzioni in zone sismiche e  di  quelli
          imposti dalla normativa  comunitaria.  La  segnalazione  e'
          corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
          e dell'atto di notorieta' per  quanto  riguarda  tutti  gli
          stati, le qualita'  personali  e  i  fatti  previsti  negli
          articoli 46 e 47 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          nonche',  ove  espressamente   previsto   dalla   normativa
          vigente, dalle  attestazioni  e  asseverazioni  di  tecnici
          abilitati, ovvero dalle  dichiarazioni  di  conformita'  da
          parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' art. 38, comma
          4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,
          relative alla sussistenza dei requisiti e  dei  presupposti
          di cui al primo periodo; tali attestazioni e  asseverazioni
          sono  corredate  dagli  elaborati  tecnici  necessari   per
          consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.
          Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione
          di  atti  o  pareri  di  organi  o  enti  appositi,  ovvero
          l'esecuzione di verifiche preventive,  essi  sono  comunque
          sostituiti   dalle   autocertificazioni,   attestazioni   e
          asseverazioni o certificazioni di cui  al  presente  comma,
          salve  le  verifiche  successive  degli  organi   e   delle
          amministrazioni  competenti.  La  segnalazione,   corredata
          delle dichiarazioni, attestazioni e  asseverazioni  nonche'
          dei relativi  elaborati  tecnici,  puo'  essere  presentata
          mediante posta raccomandata con avviso di  ricevimento,  ad
          eccezione dei procedimenti per cui e'  previsto  l'utilizzo
          esclusivo  della  modalita'  telematica;  in  tal  caso  la
          segnalazione  si  considera  presentata  al  momento  della
          ricezione da parte dell'amministrazione. 
                2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
          iniziata, anche nei casi di cui all'art. 19-bis,  comma  2,
          dalla   data   della   presentazione   della   segnalazione
          all'amministrazione competente. 
                3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
          carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma  1,
          nel  termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
          segnalazione di cui  al  medesimo  comma,  adotta  motivati
          provvedimenti di divieto di prosecuzione  dell'attivita'  e
          di rimozione  degli  eventuali  effetti  dannosi  di  essa.
          Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
          suoi  effetti  alla  normativa  vigente,  l'amministrazione
          competente,  con  atto  motivato,  invita  il   privato   a
          provvedere  prescrivendo  le  misure  necessarie   con   la
          fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni  per
          l'adozione di queste ultime. In difetto di  adozione  delle
          misure da parte del privato, decorso il  suddetto  termine,
          l'attivita'  si  intende  vietata.  Con  lo   stesso   atto
          motivato, in presenza di attestazioni non  veritiere  o  di
          pericolo per la tutela dell'interesse pubblico  in  materia
          di ambiente, paesaggio, beni culturali,  salute,  sicurezza
          pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione  dispone  la
          sospensione  dell'attivita'  intrapresa.  L'atto   motivato
          interrompe  il  termine  di  cui  al  primo  periodo,   che
          ricomincia  a  decorrere  dalla  data  in  cui  il  privato
          comunica l'adozione delle suddette misure.  In  assenza  di
          ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano
          gli effetti della sospensione eventualmente adottata. 
                4.   Decorso   il   termine   per   l'adozione    dei
          provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo,  ovvero  di
          cui al comma  6-bis,  l'amministrazione  competente  adotta
          comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma  3  in
          presenza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies. 
                4-bis. Il  presente  articolo  non  si  applica  alle
          attivita' economiche a  prevalente  carattere  finanziario,
          ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
          materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia  di
          intermediazione finanziaria di cui al  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58. 
                5. SOPPRESSO. 
                6. Ove il fatto non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque,   nelle   dichiarazioni    o    attestazioni    o
          asseverazioni  che  corredano  la  segnalazione  di  inizio
          attivita', dichiara o attesta  falsamente  l'esistenza  dei
          requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
          la reclusione da uno a tre anni. 
                6-bis. Nei casi  di  Scia  in  materia  edilizia,  il
          termine di sessanta giorni di  cui  al  primo  periodo  del
          comma  3  e'  ridotto  a   trenta   giorni.   Fatta   salva
          l'applicazione delle disposizioni di cui al comma  4  e  al
          comma 6, restano altresi' ferme  le  disposizioni  relative
          alla vigilanza  sull'attivita'  urbanistico-edilizia,  alle
          responsabilita' e alle sanzioni previste  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e  dalle
          leggi regionali. 
                6-ter.  La   segnalazione   certificata   di   inizio
          attivita',  la  denuncia  e  la  dichiarazione  di   inizio
          attivita'   non    costituiscono    provvedimenti    taciti
          direttamente   impugnabili.   Gli    interessati    possono
          sollecitare   l'esercizio   delle    verifiche    spettanti
          all'amministrazione  e,  in  caso  di   inerzia,   esperire
          esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e  3
          del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   7
          settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la  semplificazione
          ed il riordino della disciplina sullo sportello  unico  per
          le attivita' produttive, ai sensi dell'art.  38,  comma  3,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre  2010,  n.
          229, S.O.