Art. 20 Tariffario 1. La scuola nautica presenta il tariffario all'amministrazione competente per territorio ai fini dell'apposizione del visto. Analoga procedura deve essere seguita in caso di modifiche del tariffario. 2. Il tariffario deve rispettare gli importi minimi indicati nell'allegato III, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si puo' procedere ad aggiornare le tariffe di cui all'allegato III. 3. Il tariffario deve indicare: a) in relazione ad ogni tipologia di patente nautica, il corrispettivo complessivo richiesto per ciascun corso, comprensivo delle lezioni di teoria e di pratica; b) per ciascun corso, il numero delle lezioni di teoria, il numero delle esercitazioni a motore ed eventualmente a vela comprese nel corrispettivo e la durata delle lezioni; c) i servizi e le prestazioni compresi nel corrispettivo dovuto alla scuola nautica; d) eventuali oneri aggiuntivi non ricompresi nel corrispettivo. 4. Le amministrazioni competenti, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottano un modello di tariffario che le scuole nautiche sono tenute ad utilizzare.