Art. 21 
 
      Trattamento dei dati e misure di riservatezza e sicurezza 
 
  1. L'amministrazione competente e'  titolare  del  trattamento  dei
dati personali raccolti relativi all'esercizio delle scuole  nautiche
di cui all'articolo 3, comma  2,  lettera  f),  dei  dati  attestanti
l'insussistenza o il venir meno dei  requisiti  di  cui  all'articolo
49-septies, comma 6, del codice richiamato dall'articolo 3, comma  2,
lettera l) del  presente  regolamento,  nonche'  dei  dati  personali
inerenti al provvedimento  disciplinare  motivato  di  diffida  e  di
eventuale   sospensione   dall'esercizio   dell'attivita',    o    di
interdizione dall'esercizio dell'attivita'. Il titolare  effettua  il
trattamento dei dati personali per i  motivi  di  interesse  pubblico
rilevante di cui all'articolo 2-sexies,  comma  2,  lettera  l),  del
decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  conformemente  alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27 aprile 2016, nonche' a quelle nazionali vigenti. 
  2. L'amministrazione competente assicura  che  il  trattamento  dei
dati personali si svolga nel  rispetto  della  normativa  vigente  in
materia di protezione dei dati personali. 
  3. Le scuole nautiche e i consorzi sono  titolari  del  trattamento
dei dati anagrafici degli  insegnanti  di  teoria,  degli  istruttori
pratici, dei dati anagrafici e di quelli relativi al trasferimento  o
provenienza degli allievi, nonche' della tenuta e l'aggiornamento del
registro d'iscrizione degli allievi. 
  4. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
da adottare sentito il Garante della protezione dei  dati  personali,
vengono individuati, nel rispetto, in particolare,  dei  principi  di
proporzionalita' rispetto alla specifica finalita'  perseguita  e  di
minimizzazione, le modalita' e i  tempi  di  conservazione  dei  dati
personali, da limitarsi al  tempo  strettamente  indispensabile  alla
sola realizzazione dei compiti  attinenti  all'attivita'  oggetto  di
autorizzazione, nonche' le misure tecniche e organizzative  volte  ad
assicurare un adeguato livello  di  sicurezza  del  trattamento,  con
particolare riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione,  dalla
perdita,  dalla  modifica,  dalla  divulgazione  non  autorizzata   o
dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati  personali,  nel
rispetto dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Per il  testo  dell'art.  49-septies,  comma  6,  del
          decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,  si  vedano  le
          note all'art. 1. 
              - Si riporta il testo dell'art.  2-sexies  del  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice  in  materia  di
          protezione dei dati  personali,  recante  disposizioni  per
          l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento
          (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
          fisiche con riguardo al  trattamento  dei  dati  personali,
          nonche' alla libera circolazione di tali dati e che  abroga
          la direttiva 95/46/CE): 
                «Art. 2-sexies (Trattamento di categorie  particolari
          di  dati  personali  necessario  per  motivi  di  interesse
          pubblico rilevante). - 1.  I  trattamenti  delle  categorie
          particolari di dati personali di cui all'art. 9,  paragrafo
          1, del  Regolamento,  necessari  per  motivi  di  interesse
          pubblico rilevante ai sensi del paragrafo  2,  lettera  g),
          del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano  previsti
          dal diritto dell'Unione  europea  ovvero,  nell'ordinamento
          interno, da disposizioni di legge o  di  regolamento  o  da
          atti amministrativi generali che  specifichino  i  tipi  di
          dati che possono essere trattati, le operazioni  eseguibili
          e il motivo di interesse  pubblico  rilevante,  nonche'  le
          misure appropriate e  specifiche  per  tutelare  i  diritti
          fondamentali e gli interessi dell'interessato. 
                1-bis. I dati personali relativi alla  salute,  privi
          di elementi  identificativi  diretti,  sono  trattati,  nel
          rispetto delle finalita'  istituzionali  di  ciascuno,  dal
          Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanita',
          dall'Agenzia nazionale per i  servizi  sanitari  regionali,
          dall'Agenzia italiana del farmaco, dall'Istituto  nazionale
          per la promozione della salute delle popolazioni migranti e
          per  il  contrasto  delle  malattie   della   poverta'   e,
          relativamente ai  propri  assistiti,  dalle  regioni  anche
          mediante l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi
          informativi su  base  individuale  del  Servizio  sanitario
          nazionale, ivi incluso il Fascicolo  sanitario  elettronico
          (FSE), aventi finalita' compatibili con quelle  sottese  al
          trattamento, con le modalita' e per  le  finalita'  fissate
          con decreto del Ministro della salute, ai sensi  del  comma
          1, previo  parere  del  Garante,  nel  rispetto  di  quanto
          previsto dal Regolamento, dal presente codice,  dal  codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  dalle  linee  guida
          dell'Agenzia  per   l'Italia   digitale   in   materia   di
          interoperabilita'. 
                2. Fermo quanto previsto dal comma  1,  si  considera
          rilevante  l'interesse  pubblico  relativo  a   trattamenti
          effettuati da soggetti che svolgono  compiti  di  interesse
          pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri  nelle
          seguenti materie: 
                  a) accesso a  documenti  amministrativi  e  accesso
          civico; 
                  b) tenuta degli atti e  dei  registri  dello  stato
          civile,  delle  anagrafi  della  popolazione  residente  in
          Italia e dei cittadini  italiani  residenti  all'estero,  e
          delle liste elettorali, nonche' rilascio  di  documenti  di
          riconoscimento   o   di   viaggio   o   cambiamento   delle
          generalita'; 
                  c) tenuta di  registri  pubblici  relativi  a  beni
          immobili o mobili; 
                  d) tenuta dell'anagrafe nazionale  degli  abilitati
          alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli; 
                  e) cittadinanza,  immigrazione,  asilo,  condizione
          dello straniero e del profugo, stato di rifugiato; 
                  f) elettorato attivo  e  passivo  ed  esercizio  di
          altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare,
          nonche' documentazione  delle  attivita'  istituzionali  di
          organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di
          verbali   e   resoconti   dell'attivita'    di    assemblee
          rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o
          assembleari; 
                  g)   esercizio    del    mandato    degli    organi
          rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro
          scioglimento,  nonche'  l'accertamento   delle   cause   di
          ineleggibilita', incompatibilita' o di decadenza, ovvero di
          rimozione o sospensione da cariche pubbliche; 
                  h)  svolgimento  delle   funzioni   di   controllo,
          indirizzo  politico,  inchiesta  parlamentare  o  sindacato
          ispettivo e l'accesso a documenti riconosciuto dalla  legge
          e dai regolamenti degli organi  interessati  per  esclusive
          finalita'  direttamente  connesse  all'espletamento  di  un
          mandato elettivo; 
                  i)  attivita'   dei   soggetti   pubblici   dirette
          all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle
          disposizioni in materia  tributaria  e  doganale,  comprese
          quelle di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale; 
                  l) attivita' di controllo e ispettive; 
                  m) concessione, liquidazione, modifica e revoca  di
          benefici  economici,   agevolazioni,   elargizioni,   altri
          emolumenti e abilitazioni; 
                  n)  conferimento  di  onorificenze  e   ricompense,
          riconoscimento    della    personalita'    giuridica     di
          associazioni,  fondazioni  ed   enti,   anche   di   culto,
          accertamento   dei   requisiti   di   onorabilita'   e   di
          professionalita' per le nomine, per i profili di competenza
          del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche
          direttive di persone giuridiche, imprese e  di  istituzioni
          scolastiche non  statali,  nonche'  rilascio  e  revoca  di
          autorizzazioni o abilitazioni,  concessione  di  patrocini,
          patronati e premi di rappresentanza,  adesione  a  comitati
          d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali; 
                  o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti  del
          terzo settore; 
                  p) obiezione di coscienza; 
                  q) attivita' sanzionatorie  e  di  tutela  in  sede
          amministrativa o giudiziaria; 
                  r)  rapporti  istituzionali  con  enti  di   culto,
          confessioni religiose e comunita' religiose; 
                  s)  attivita'  socio-assistenziali  a  tutela   dei
          minori  e  soggetti  bisognosi,   non   autosufficienti   e
          incapaci; 
                  t)  attivita'   amministrative   e   certificatorie
          correlate  a  quelle  di  diagnosi,  assistenza  o  terapia
          sanitaria  o  sociale,  ivi  incluse  quelle  correlate  ai
          trapianti d'organo e di tessuti nonche' alle trasfusioni di
          sangue umano; 
                  u) compiti del servizio sanitario nazionale  e  dei
          soggetti operanti in ambito sanitario, nonche'  compiti  di
          igiene e sicurezza sui  luoghi  di  lavoro  e  sicurezza  e
          salute della popolazione, protezione  civile,  salvaguardia
          della vita e incolumita' fisica; 
                  v)   programmazione,    gestione,    controllo    e
          valutazione   dell'assistenza   sanitaria,   ivi    incluse
          l'instaurazione,  la  gestione,  la  pianificazione  e   il
          controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i  soggetti
          accreditati  o  convenzionati  con  il  servizio  sanitario
          nazionale; 
                  z)      vigilanza      sulle       sperimentazioni,
          farmacovigilanza,    autorizzazione    all'immissione    in
          commercio e  all'importazione  di  medicinali  e  di  altri
          prodotti di rilevanza sanitaria; 
                  aa) tutela sociale della maternita' ed interruzione
          volontaria  della   gravidanza,   dipendenze,   assistenza,
          integrazione sociale e diritti dei disabili; 
                  bb) istruzione e formazione in  ambito  scolastico,
          professionale, superiore o universitario; 
                  cc) trattamenti effettuati a fini di  archiviazione
          nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la
          conservazione,  l'ordinamento  e   la   comunicazione   dei
          documenti detenuti negli archivi  di  Stato  negli  archivi
          storici  degli  enti  pubblici,  o   in   archivi   privati
          dichiarati di interesse storico particolarmente importante,
          per  fini  di  ricerca  scientifica,   nonche'   per   fini
          statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema
          statistico nazionale (Sistan); 
                  dd)  instaurazione,  gestione  ed  estinzione,   di
          rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non  retribuito
          o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale,
          occupazione  e  collocamento  obbligatorio,  previdenza   e
          assistenza, tutela  delle  minoranze  e  pari  opportunita'
          nell'ambito  dei  rapporti  di  lavoro,  adempimento  degli
          obblighi  retributivi,  fiscali  e  contabili,   igiene   e
          sicurezza  del  lavoro  o  di  sicurezza  o  salute   della
          popolazione,  accertamento  della  responsabilita'  civile,
          disciplinare e contabile, attivita' ispettiva. 
                3. Per i dati genetici, biometrici  e  relativi  alla
          salute il trattamento  avviene  comunque  nel  rispetto  di
          quanto previsto dall'art. 2-septies.». 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo  alla
          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al
          trattamento  dei  dati  personali,  nonche'   alla   libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE (regolamento generale sulla protezione  dei  dati)
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.